Permesso di costruire - edilizia residenziale
La domanda di permesso deve essere presentata da chi è titolare di un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, ecc.) sul bene immobile oggetto dell'intervento edilizio, ovvero dal titolare di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare, con il consenso del proprietario o della proprietaria.
Il permesso di costruire è un provvedimento amministrativo, emesso dal Sue, che consente la realizzazione dei principali interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio;
- interventi di nuova costruzione, sono da considerarsi tali sono:
- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente;
- gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
- la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
- l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (v. art. 87 e segg. del D.lgs. 259/2003);
- l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
- gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
- la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.
2. interventi di ristrutturazione urbanistica , che sono destinati a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della sede stradale;
3. interventi di ristrutturazione edilizia (ristrutturazione c.d. pesante), che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche alla volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportano mutamenti della destinazione d'uso o modificazione della sagoma degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42.
La richiesta di permesso di costruire deve essere presentata al Settore Edilizia Privata del Comune di Padova, in modalità telematica, attraverso il portale dedicato “Impresainungiorno”.
Il permesso di costruire viene rilasciato previa istruttoria tecnica e acquisizione, se necessario, dei pareri di altri Enti tramite Conferenza di Servizi.
Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento formula una proposta di provvedimento. Il termine è raddoppiato nei casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
II termine è sospeso nel caso in cui il responsabile del procedimento richieda modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, oppure interrotto per la richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, secondo le disposizioni dell’art. 20 del D.P.R. 380/2001.
Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio entro 30 giorni dalla proposta.
Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, salvo che si tratti di immobili soggetti a vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali.
Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori.
Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.
Con riferimento alla documentazione da presentare si rinvia alle Linee guida per la presentazione delle pratiche edilizie.
L'esito positivo del procedimento amministrativo, avviato con la presentazione della richiesta, porterà all'autorizzazione ad eseguire i lavori per i quali il permesso è richiesto.
Una volta rilasciato il provvedimento, viene dato avviso al richiedente che il permesso di costruire è a disposizione per il ritiro , tramite il tecnico delegato, con la comunicazione contestuale dell’importo del contributo di costruzione dovuto. Il ritiro del permesso avviene in modalità telematica.
Il termine complessivo per la conclusione del procedimento è di 90 giorni dalla presentazione domanda. Nei soli casi di progetti particolarmente complessi, come previsto dall' art. 20 del D.P.R 380/2001, il termine è di 150 giorni.
I costi del permesso di costruire sono:
- il contributo di costruzione, il cui importo viene determinato in relazione all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione, secondo le tariffe determinate nel Disciplinare per l'applicazione del contributo di costruzione deve essere versato prima del ritiro del permesso, vedi Approfondimento "Pagamenti Sue" .
- i diritti di segreteria devono essere eseguiti direttamente presso lo Sportello pratiche edilizie al momento della presentazione del permesso di costruire.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"
- Regolamento edilizio.
- Specifiche operative del Regolamento edilizio.
- Norme tecniche di attuazione del PRG.
Riferimenti
Sportello unico edilizia residenziale - Settore Edilizia Privata
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