A chi è rivolto
La Scia può essere presentata dai titolari di un diritto reale sull’immobile su cui verrà eseguito l’intervento edilizio (es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l’intervento da realizzare, con il consenso del proprietario o della proprietaria.
Descrizione
La Scia può essere presentata per alcune ipotesi di trasformazione edilizia degli immobili esistenti che non incidono in modo rilevante sul territorio, ad esempio per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo che riguardano anche parti strutturali degli edifici, ovvero per gli interventi di ristrutturazione edilizia “leggera” (come definiti dall’art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/2001), oppure per la realizzazione di varianti ai permessi di costruire, purché non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagola dell’edificio qualora sottoposto a vincolo paesaggistico e non violino prescrizioni specifiche imposte dal permesso di costruire, oppure per la realizzazione di varianti ai permessi di costruire che non configurano variazioni essenziali ( art. 22 commi 2 e 2-bis del DPR 380/2001).
Per una precisa indicazione degli interventi soggetti a Scia si rinvia a quanto disposto nell’allegato A- Sezione II Edilizia – del D.Lgs 222 del 25/11/2016.
Nel caso in cui la Scia sia condizionata ad altri atti di assenso/pareri di altri Enti, l’attività edilizia può essere iniziata solo dopo la comunicazione da parte dell’Amministrazione comunale (Sportello Sue) dell’avvenuta acquisizione dei predetti atti.
In caso di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia verranno applicate le sanzioni previste dal titolo IV (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni) del DPR 380/2001.
Come fare
La Scia deve essere presentata in modalità telematica al Settore Edilizia Privata del Comune di Padova, utilizzando la piattaforma Impresainungiorno, muniti di Spid (Sistema pubblico di identità digitale) e firma digitale.
Cosa serve
Cosa si ottiene
Non si ottiene un provvedimento autorizzativo dell’intervento. L’Amministrazione si limita a verificare la corrispondenza di quanto dichiarato dall’interessato rispetto ai canoni normativi stabiliti per l’intervento segnalato. Nel caso di carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, l’Amministrazione notifica il divieto di prosecuzione dell’attività oppure, se possibile, prescrive le misure necessarie per l’adeguamento del progetto alla normativa vigente.
Tempi e scadenze
Nel termine di 30 giorni dalla presentazione della Scia, l'Amministrazione comunale, nel caso di carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, può notificare il divieto di prosecuzione dell’attività oppure, se possibile, prescrivere le misure necessarie per l’adeguamento alla normativa vigente.
L’attività edilizia può essere iniziata dalla data della presentazione della pratica.
La Scia è sottoposta al termine massimo di efficacia di 3 anni e l’interessato ha l’obbligo di comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. I lavori non ultimati entro tale termine devono essere realizzati previa nuova Scia.
30 giorni
Costi
La presentazione della Scia è soggetta al pagamento di:
- € 150,00 per diritti di segreteria,
- € 300,00 per diritti di segreteria (Scia in sanatoria),
- Il contributo è calcolato dal progettista che ha sottoscritto la relazione sulla base delle tabelle vigenti e al disciplinare oneri; in questo caso il denunciante deve allegare alla Scia alternativa il modello di autodeterminazione del contributo di costruzione e le ricevute dei versamenti.
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
- DPR 06/06/2001 n. 380: artt. 10 comma 1 lett. c) 23 e 23- bis.
- L. 07/08/1990 n. 241 art. 19 (segnalazione certificata di inizio attività - scia).
- Regolamento Edilizio
- Norme tecniche operative (NTO) del PI.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Pagina aggiornata il 13/12/2024