A chi è rivolto
La Scia alternativa al permesso di costruire può essere presentata dai titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l’intervento edilizio (es. proprietari, usufruttuari, ecc. ) ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare, con il consenso del proprietario o della proprietaria (es. conduttore con l'assenso del proprietario).
Descrizione
La Scia alternativa al permesso può essere presentata per:
- interventi di ristrutturazione “pesante”, che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con modifiche alla volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti ovvero che cambiano la destinazione d’uso degli immobili situati nelle zone omogenee A, o modifiche della sagoma degli immobili soggetti a vincoli di cui al D.Lgs 42/2004;
- interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, tra cui rientrano gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengono precise disposizioni plani volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani di ricognizione di quelli vigenti. E’ prevista anche la possibilità che il progetto sia asseverato da apposita relazione tecnica che attesta che il piano contiene precise disposizioni;
- interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione degli strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plani volumetriche.
Per una precisa indicazione degli interventi soggetti a Scia alternativa si rinvia a quanto disposto nell’allegato A - Sezione II Edilizia – del D.Lgs 222 del 25/11/2016.
Come fare
La Scia alternativa al permesso di costruire deve essere presentata in modalità telematica al Settore Edilizia Privata del Comune di Padova, utilizzando il portale Impresainungiorno, muniti di Spid (Sistema Pubblico di identità Digitale) e firma digitale.
Nel caso in cui la Scia alternativa sia condizionata ad atti di assenso/pareri di altri Enti, l’attività edilizia può essere iniziata solo dopo la comunicazione da parte dell’Amministrazione comunale (Sportello Sue) dell’avvenuta acquisizione dei predetti atti.
Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività.
In caso di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia alternativa verranno applicate le sanzioni previste dal DPR 380/2001 Titolo IV (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni), in particolare quelle previste per le opere realizzate in assenza o in difformità dal permesso di costruire.
Se nella Scia alternativa non è stato individuato un direttore dei lavori, verrà considerato tale il progettista.
Cosa serve
Con riferimento alla documentazione da presentare rinvia alle Linee guida per la presentazione delle pratiche edilizie.
Chi intende realizzare interventi edilizi che modificano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, in zone del territorio comunale soggette a tutela paesaggistica, deve ottenere l'autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22/1/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - parte terza beni paesaggistici artt. 131 e ss.).
Cosa si ottiene
Non si ottiene un provvedimento autorizzativo dell’intervento. L’Amministrazione si limita a verificare la corrispondenza di quanto dichiarato dall’interessato rispetto ai canoni normativi stabiliti per l’intervento segnalato.
Nel caso di carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, l’Amministrazione notifica il divieto di prosecuzione dell’attività oppure, se possibile, prescrive le misure necessarie per l’adeguamento del progetto alla normativa vigente.
Tempi e scadenze
I lavori previsti dalla Scia alternativa non possono essere iniziati prima che siano decorsi 30 giorni dalla data della presentazione della pratica.
Nel caso in cui, nei 30 giorni successivi alla presentazione della segnalazione, l'ufficio riscontri l'assenza di una o più delle condizioni previste dalla legge, ordina di non dare inizio ai lavori. L'interessato potrà presentare una nuova denuncia se le condizioni mancanti possono essere integrate.
La Scia alternativa ha un termine massimo di efficacia di tre anni; al termine dei lavori dovrà essere comunicata la data di fine lavori e inviato il certificato di collaudo sottoscritto dal professionista.
30 giorni
Costi
La presentazione della Scia alternativa è soggetta al pagamento di:
- € 350,00 diritti di istruttoria per Scia alternativa al permesso di costruire per interventi fino a 800 mc
- € 550,00 diritti di istruttoria per Scia alternativa al permesso di costruire per interventi fino da 501 mq di superficie totale a 1500 mq
- € 1500,00 diritti di istruttoria per Scia alternativa al permesso di costruire per interventi oltre ai 1500 mq di superficie totale
- € 100,00 di maggiorazione rispetto agli importi delle tipologie considerate per Scia alternative al Permesso di costruire L.R: "Veneto 2050"
- € 510,00 diritti di istruttoria per Scia alternativa al permesso di costruire per opere di urbanizzazione
Il contributo è calcolato dal progettista che ha sottoscritto la relazione sulla base delle tabelle vigenti e al disciplinare oneri; in questo caso il denunciante deve allegare alla Scia alternativa il modello di autodeterminazione del contributo di costruzione e le ricevute dei versamenti.
Approfondimento TABELLA TARIFFE PRATICHE EDILIZIE
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Ulteriori informazioni
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- DPR n. 380 del 6 giugno 2001: artt. 10 comma 1 lett. c) 23 e 23- bis.
- L. 07/08/1990 n. 241 art. 19 (segnalazione certificata di inizio attività - Scia).
- DPR 7 settembre 2010 n. 160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Note di chiarimento dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010;
- Regolamento Edilizio.
- Norme tecniche operative (NTO) del PI.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Pagina aggiornata il 14/02/2025