Proroga straordinaria dei titoli edilizi rilasciati o comunicati entro il 30/06/2024
Sono state introdotte delle modifiche significative in materia di proroghe per i titoli edilizi (D.L. 181/2023, convertito in Legge 11/2024).
In particolare, l'art. 4 quater prevede un'ulteriore estensione dei termini, portando da 2 anni a 30 mesi la durata della proroga per il termine di inizio e di fine lavori, in riferimento a quanto già stabilito dall’art. 10 septies del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022.
Questa proroga straordinaria può essere richiesta per i seguenti casi:
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SCIA |
Permesso di costruire |
Termine di Inizio Lavori |
Non è previsto un termine di inizio lavori |
1 anno + 30 mesi dalla data di rilascio del Permesso di costruire |
Termine di Fine Lavori |
3 anni +30 mesi decorrenti dalla data di efficacia della SCIA |
3 anni + 30 mesi dalla data di inizio lavori |
La proroga si forma attraverso una semplice comunicazione dell'interessato, senza necessità di fornire alcuna motivazione. Tuttavia, affinché la proroga possa essere validamente esercitata, è necessario rispettare alcune condizioni fondamentali:
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Termini non decorsi: i termini del titolo edilizio, ovvero i termini per l'inizio o la fine dei lavori, non devono essere già scaduti al momento in cui l'interessato presenta la comunicazione.
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Conformità urbanistica: i titoli abilitativi, cioè i permessi di costruire, le SCIA o SCIA alternative, non devono risultare in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con i nuovi strumenti urbanistici approvati, con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.
Queste condizioni garantiscono che la proroga non sia concessa automaticamente, ma solo in presenza di una situazione di conformità e regolarità rispetto alla normativa vigente al momento della comunicazione.
Per informazioni
Settore Edilizia Privata