Precisazioni per lo svolgimento di eventi e manifestazioni a seguito delle ultime misure anti Covid
A seguito delle recenti disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (Decreto Legge n. 105 del 23/07/2021), dal 6 agosto 2021 è obbligatorio essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 per accedere a:
- servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
La certificazione verde attesta di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle ultime 48 ore oppure di essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti.
La certificazione verde Covid-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (sotto i 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.
FAQ (domande frequenti) dal sito governativo Certificazione verde Covid-19
Linea guida per gli organizzatori di eventi
SAGRE E FIERE
- dal 6 agosto è consentito l'accesso solo ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19;
- è obbligatorio provvedere alla misurazione della temperatura corporea all'ingresso, impedendo l'accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 °C;
- è obbligatorio garantire l'accesso al luogo in modo ordinato per evitare assembramenti e assicurare la distanza di almeno un metro fra gli utenti, separare i varchi di entrata e di uscita e se possibile predisporre più varchi di entrata/uscita e creare percorsi a senso unico di marcia;
- è obbligatorio l'uso della mascherina nelle fasi di ingresso e uscita e durante gli spostamenti all'interno dell'area;
- è obbligatorio rendere disponibili i prodotti per l'igienizzazione delle mani;
- è obbligatorio fornire una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da adottare e rispettare, con idonea segnaletica comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità;
- è obbligatorio svolgere spettacoli esclusivamente con posti a sedere preassegnati e garantire il distanziamento di almeno un metro (sia frontalmente che lateralmente).
SPETTACOLI DAL VIVO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE
- dal 6 agosto è consentito l'accesso solo ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19;
- è obbligatorio provvedere alla misurazione della temperatura corporea all'ingresso, impedendo l'accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 °C;
- è obbligatorio garantire l'accesso al luogo in modo ordinato per evitare assembramenti e assicurare la distanza di almeno un metro fra gli utenti, separare i varchi di entrata e di uscita e se possibile predisporre più varchi di entrata/uscita e creare percorsi a senso unico di marcia;
- è obbligatorio l'uso della mascherina nelle fasi di ingresso e uscita e durante gli spostamenti all'interno dell'area;
- è obbligatorio rendere disponibili i prodotti per l'igienizzazione delle mani;
- è obbligatorio fornire una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da adottare e rispettare, con idonea segnaletica comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità;
- è obbligatorio svolgere spettacoli esclusivamente con posti a sedere preassegnati e garantire il distanziamento di almeno un metro (sia frontalmente che lateralmente), due metri negli ambienti al chiuso;
- è obbligatorio raccomandare l'accesso tramite prenotazione e mantenere un elenco delle presenze per almeno 14 giorni;
- nel guardaroba gli indumenti e gli oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
Attenzione: per le attività nei parchi cittadini, l’area coinvolta è da intendersi quella limitrofa allo spettacolo o all'attività sportiva.
In zona bianca, per eventi con un numero di spettatori superiore a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata per l'evento all'aperto e al 25% al chiuso.
In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e comunque il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Disposizioni complete: circolare dell'Ulss 6 del 30/07/2021; circolare dell'Ulss 6 del 10/08/2021.
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni sopra indicate, lo stesso vale per le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.