Comunicato stampa: il testo dell'intervento del consigliere Gianni Berno ieri in Consiglio comunale
Consiglio comunale del 30/10/2017
Intervento di Gianni Berno consigliere comunale e capogruppo Pd
Odg n. 80 “Proposta di Deliberazione, contestazione di causa di incompatibilità del Sig. Gianni Berno con la carica di Consigliere Comunale di Padova”.
"Credo che più delle mie parole, parli in modo chiaro il parere pro veritate che ho acquisito da un autorevole e stimatissimo giurista, prof. Mario Bertolissi, depositato e protocollato in data odierna, e che ho consegnato al Segretario Generale e al Presidente del Consiglio perché ne diano lettura in aula al fine di consentire a tutti i consiglieri di valutare la fondatezza della proposta di deliberazione presentata dall’avv. Cavatton e da altri consiglieri di minoranza. Naturalmente, andrà preso in considerazione pure il parere espresso dal Segretario generale Dott. Giovanni Zampieri, che mi pare in assoluta sintonia col parere pro veritate successivamente da me acquisito.
I fatti sono molto trasparenti e noti alla città ma voglio qui ricordarli per ricostruire in modo oggettivo e non strumentale quanto accaduto.
Andrea Micalizzi ed io, all’epoca consiglieri comunali, abbiamo proposto in data 17.12.2014 - per conto del Gruppo PD - un ricorso al TAR Veneto avente ad oggetto una delibera di Giunta sull’istituzione dei comitati di Quartiere e sul relativo disciplinare, ritenuta dal nostro gruppo PD illegittima (in quanto materia riservata alla competenza del Consiglio comunale e non della Giunta). In particolare, si contestava, non già il merito della deliberazione, bensì la circostanza che la Giunta, adottando la delibera in questione, aveva spogliato il Consiglio di una sua precipua competenza. Cosa che all’evidenza integra un interesse generale e pubblico e non certo personale, di Andrea Micalizzi e mio. Il TAR non è entrato nel merito della fondatezza del ricorso ma ha ritenuto – erroneamente – che non sussistesse, nel caso concreto, la legittimazione ad agire dei consiglieri comunali. Alla suddetta sentenza è conseguita la condanna alle spese di noi ricorrenti (euro 2875 a testa).
Si è deciso, ritenendo erronea la pronuncia, di impugnarla avanti il Consiglio di Stato. E’ bene precisare che l’appello avanti il Consiglio di Stato si è limitato, ancora una volta, a chiarire che abbiamo agito esclusivamente per un interesse generale, consistente nella necessità di tutelare le prerogative tipiche del Consiglio comunale, non già per un interesse personale, di Andrea Micalizzi e mio. Contestualmente alla proposizione dell’appello, i nostri legali, come è prassi, hanno intrattenuto una corrispondenza con l’Avvocatura Civica volta a sospendere ogni attività concernente l’esecuzione della pronuncia del Tar in attesa della definizione del giudizio di appello. In concreto, sono stati inoltrati dall’avvocatura civica solo alcuni inviti bonari al pagamento delle spese, tutti riscontrati dai nostri legali come sopra accennato, e mai una formale costituzione in mora. Ciò a riprova della prassi consolidata tra avvocati di cui sopra. Ad ogni modo, mi preme rimarcare che l’ultimo invito da parte dell’Avvocatura civica risale al marzo 2016, quando Bitonci era Sindaco e Cavatton Assessore con delega anche all’Avvocatura (quindi bene a conoscenza dei fatti) e per molti mesi da tale ultimo sollecito nessuna attività esecutiva o finalizzata ad avviare l’esecuzione è stata compiuta. Ricordo che Sindaco e Giunta caddero solo nel novembre 2016 e, pertanto, ben 8 mesi dopo l’ultimo invito bonario.
La proposta di deliberazione pone, in sintesi, tre questioni:
1) la mia presunta incompatibilità con il ruolo di consigliere: la costante giurisprudenza della Cassazione (come anche il parere pro veritate da me acquisito dal Prof. Mario Bertolissi) evidenzia che se il contenzioso è connesso allo status di consigliere e riguarda in particolare fattispecie strettamente correlate ai compiti istituzionali e dunque interessi generali e non personali, non sussiste alcuna causa di incompatibilità. Quindi, se non vi è incompatibilità non esistono neppure contenziosi col Comune da dichiarare all’atto dell’accettazione della carica di consigliere. Né, di conseguenza, ci sono dichiarazioni mendaci.
E’ singolare d’altronde che l’avv. Cavatton abbia atteso così tanti mesi, persino anni, a rilevare la mia presunta incompatibilità, tenuto conto che già nel dicembre 2014, allorquando proposi il ricorso al Tar, ero consigliere comunale e che ero consigliere comunale pure quando, il 23.7.2015, ci fu comunicata la sentenza del Tar a noi avversa; e che ero ancora consigliere comunale nel febbraio 2016, allorquando proposi l’appello avverso la sentenza del Tar. Dunque l’avv. Cavatton ha avuto bisogno di ben 34 lunghi mesi da quel dicembre 2014 (quando proposi il ricorso al Tar) per studiare e maturare il suo convincimento in ordine alla sussistenza di questa mia presunta incompatibilità!
Ma è consapevole l’avv. Cavatton che, qualora fosse fondata la sua tesi, si giungerebbe alla paradossale situazione che nessun consigliere, di maggioranza nè di opposizione, potrebbe proporre un ricorso nei confronti del Comune per la tutela di interessi generali e pubblici, non personali, senza essere costretto alle dimissioni dal Consiglio? E’ una tesi davvero incredibile ma prima ancora priva di ogni fondamento giuridico. Laddove il contenzioso, come nel mio caso, sia riconducibile non ad interessi personali ma ad interessi, ribadisco, generali.
2) Il pagamento delle spese di lite: E’ singolare, anche in questo caso, rilevare come Cavatton sollevi solo in ottobre 2017, la questione della mia presunta incompatibilità connessa alla condanna al pagamento delle spese di lite, intervenuta in luglio 2015. Ancora una volta, Cavatton ha avuto bisogno di 27 mesi di studio per maturare il suo convincimento. Ancora una volta clamorosamente errata. Infatti, conoscerà bene, ritengo, l’avv. Cavatton la prassi di cui ho accennato prima, ossia di attendere, qualora penda un giudizio in appello, la sentenza del Consiglio di Stato per regolare gli aspetti economici; ad ogni modo, nonostante io non abbia mai ricevuto una costituzione in mora per il pagamento delle spese del primo grado di giudizio (basta leggere le lettere dell’Avvocatura, lettere che l’avv. Cavatton ben conosce perché allora era lui assessore con delega all’Avvocatura civica), ho ritenuto, in data 20 ottobre 2017, di corrispondere, con avviso pervenuto lo stesso giorno all’Avvocatura, le spese di lite. Avrei potuto attendere ancora ma non ho voluto lasciare alibi alla minoranza per continuare una campagna mediatica di attacco strumentale, giuridicamente non fondata, alla mia persona ed al mio ruolo di consigliere eletto dai padovani.
3) Infime non ho rinunciato, pur pagando le spese di lite, all’appello al Consiglio di Stato e al principio di diritto e di interesse pubblico ad esso sotteso (la competenza del consiglio nella materia in cui si è ingerita la Giunta Bitonci); sarà il Consiglio di Stato a stabilire se abbiamo torto o ragione e non certo le pressioni della minoranza per farci ritirare l’appello in forza di una presunta incompatibilità che, nel modo più assoluto, non sussiste.
Sostanzialmente da un punto di vista amministrativo la questione è chiara e trasparente. Politicamente si comprende bene che l’opposizione alza polveroni e cerca di guadagnarsi ancora qualche prima pagina sulla stampa ma si tratta di una opposizione che non è neppure in grado di fermarsi in aula per confrontarsi, come è successo nelle ultime due sedute, e vedremo se capiterà anche stasera quando discuteremo la mozione successiva.
Infine, e mi rivolgo proprio alla minoranza, poiché è abbastanza chiaro il vostro disegno di trasformare questo consiglio in un’aula di Tribunale, come ci ha già provato l’ex sindaco con una sfilza di querele nel precedente mandato, poi finito prematuramente, vi comunico che nessuno solleverà a vostro carico la questione dell’incompatibilità laddove deciderete, in ipotesi di voto contrario alla deliberazione da voi proposta, di ricorrere contro questo atto del consiglio e ciò perché, semplicemente, tale questione di incompatibilità non avrebbe alcun fondamento."