Atti di programmazione delle opere pubbliche
Ai sensi della Delibera ANAC n.1310/2016 - Allegato 1) Sezione "Amministrazione trasparente" - Elenco degli obblighi di pubblicazione", l'aggiornamento dei contenuti è tempestivo.
In questa pagina si riporta l'articolo 38 del Decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal Decreto legislativo n. 97/2016 , che stabilisce la pubblicazione di quanto segue:
Art. 38 Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.(1)
2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione. (2)
2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. (3)
(1) Comma così modificato dall’ art. 32, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
(2) Comma così sostituito dall’ art. 32, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
(3) Comma aggiunto dall’ art. 32, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.