Contenimento dell'inquinamento luminoso
- Per inquinamento luminoso si intende ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte.
- Per inquinamento ottico o luce intrusiva si intende ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione.
La Regione del Veneto è stata la prima in Italia ad emanare, nel 1997, una legge per la prevenzione dell'inquinamento luminoso.
Nel 2009 la Regione ha varato la nuova Legge regionale n. 17: "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici".
Finalità della normativa:
- la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico in tutto il territorio regionale;
- la riduzione dei consumi energetici dovuti all'illuminazione;
- l'uniformità dei criteri di progettazione ai fini del miglioramento della qualità luminosa degli impianti esterni di illuminazione;
- la protezione dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici;
- la salvaguardia del cielo stellato;
- la protezione dei beni paesistici;
- la formazione di tecnici competenti in materia;
- la divulgazione al pubblico.
La normativa prevede la predisposizione da parte dei Comuni di un "Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso" (Picil).
Il "Piano" è un atto di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione esterna e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione esterna già esistenti nel territorio comunale.
La normativa, oltre ai compiti di Regione, Province e Comuni, prevede che, per i nuovi impianti di illuminazione esterna, compresi quelli a scopo pubblicitario, si debba richiedere un'autorizzazione al Comune allegando il "Progetto illuminotecnico" redatto da un professionista.
Inoltre, la Legge regionale, prevede i criteri per la progettazione e l'esecuzione degli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata; nonché i requisiti per gli adeguamenti degli impianti esistenti.
Sono state fissate anche delle fasce di rispetto degli Osservatori astronomici. Poichè il territorio del Comune di Padova è inserito in queste fasce, le modalità e i tempi per l'adeguamento degli impianti esistenti non a norma sono più ristretti.
Il "Progetto illuminotecnico" deve essere sviluppato nel rispetto delle norme tecniche vigenti (Cei e Uni) e deve essere accompagnato da una certificazione del progettista che attesti la rispondenza dell'impianto ai requisiti della L.R. 17/09.
Il "Progetto illuminotecnico" deve essere inoltre corredato dalla documentazione obbligatoria, che consiste in:
-
documentazione relativa alle misurazioni fotometriche dell'apparecchio utilizzato nel progetto esecutivo;
-
istruzioni di installazione ed uso corretto dell'apparecchio in conformità alla legge;
-
curriculum specifico del professionista.
Sono previste esenzioni dal "Progetto illuminotecnico" per impianti di modesta entità o temporanei, o altri elencati all'art. 7, per i quali è sufficiente il deposito della dichiarazione di conformità ai requisiti di legge rilasciata dall'impresa installatrice.
L'articolo 9 della Legge regionale 17/09 elenca i requisiti necessari perché un impianto di illuminazione esterna sia conforme ai principi di contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico.
Per i nuovi impianti:
- non si deve avere emissione di luce al di sopra dei 90 gradi;
- si devono utilizzare lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa;
- i nuovi impianti devono essere realizzati ed installati in modo che la superficie illuminata non superi un certo valore di luminanza media;
- i nuovi impianti devono essere provvisti di appositi dispositivi che abbassano i costi energetici e manutentivi, riducendo il flusso luminoso entro le ore 24:00.
Sono previsti requisiti specifici per:
- illuminazione delle insegne;
- fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali e grandi aree;
- impianti sportivi progettati per contenere oltre 5.000 spettatori;
- edifici, in particolare quelli di interesse storico, architettonico o monumentale;
- illuminazione stradale.
Gli impianti esistenti devono adeguarsi al requisito dell'emissione pari a zero a 90 gradi e oltre, mediante una serie di interventi, a seconda dei casi specifici.
Casi ed interventi:
- modifica dell'inclinazione degli apparecchi secondo angoli prossimi all'orizzonte;
- inserimento di schermi paraluce atti a limitare l'emissione luminosa oltre i 90 gradi;
- sostituzione dei vetri di protezione delle lampade;
- sostituzione delle lampade stesse, sempre con la finalità della riduzione a zero dell'emissione luminosa a 90 gradi e oltre.
E' vietato l'utilizzo, anche temporaneo, di fasci di luce fissi o rotanti, di qualsiasi colore e potenza, come i fari, i fari laser, le giostre luminose e ogni tipo di richiamo luminoso, a scopo pubblicitario o voluttuario, come i palloni aerostatici luminosi e le immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste.
E' vietata l'illuminazione di elementi del paesaggio e l'utilizzo delle superfici di edifici o di elementi architettonici o naturali per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi, a scopo pubblicitario o voluttuario.
Chiunque realizza impianti di illuminazione pubblica e privata in difformità alla L.R. 17/09 è punito, previa diffida, a provvedere all'adeguamento entro 60 giorni, con la sanzione amministrativa da 260 euro a 1.030 euro per punto luce, fermo restando l'obbligo di adeguamento entro 90 giorni dall'irrogazione della sanzione.
Inoltre, l'impianto segnalato deve rimanere spento sino all'avvenuto adeguamento.
- Legge regionale n. 17 del 7 agosto 2009 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici";
- per il "Progetto illuminotecnico" si faccia riferimento anche: norme tecniche vigenti del Comitato elettrotecnico italiano (Cei) e dell'ente nazionale di unificazione (Uni).
Riferimenti
Settore Ambiente e Territorio - Comune di Padova
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