Indicatore di tempestività dei pagamenti
Ai sensi della Delibera ANAC n.1310/2016 - Allegato 1) Sezione "Amministrazione trasparente" - Elenco degli obblighi di pubblicazione", l'aggiornamento dei contenuti è tempestivo.
PAGAMENTI PER ACQUISTI, BENI, SERVIZI, PRESTAZIONI PROFESSIONALI E FORNITURE
- Indicatore di tempestività dei pagamenti
relativi a beni, servizi, prestazioni professionali e forniture
L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato secondo quanto previsto dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 come somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
Gli importi da conteggiare ai fini dell'indicatore di tempestività dei pagamenti sono stati calcolati escludendo dall'importo delle fatture l'Iva da versare in regime di split payment come indicato nella circolare n. 22 del 22/07/2016 del MEF.
Anno 2024 - INDICATORE TRIMESTRALE
- I trimestre : -15,62*
- II trimestre : -20,57*
- III trimestre : -14,01*
* Dato tratto dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Archivio indicatori di tempestività
- Debiti complessivi e numero delle imprese creditrici
si riportano, nella tabella sottostante, i dati relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016).
L'indicatore è calcolato considerando tutte le fatture non pagate con data di scadenza entro la data di riferimento (dati rilevati dalla contabilità dell'Ente).
data di riferimento | totale debito | n. imprese creditrici |
31/12/2016 | 3.767.392,60 | 354 |
31/03/2017 | 14.259.242,11 | 599 |
30/06/2017 | 9.051.943,18 | 562 |
30/09/2017 | 12.284.896,50 | 605 |
31/12/2017 | 4.873.697,05 | 411 |
31/03/2018 | 5.957.611,76 | 479 |
30/06/2018 | 2.729.057,80 | 240 |
30/09/2018 | 654.742,66 | 118 |
31/12/2018 | 286.620,53 * | 35 |
31/03/2019 | 85.753,91 | 15 |
30/06/2019 | 211.991,42 | 33 |
30/09/2019 | 74.461,78 | 9 |
31/12/2019 | 6.805,12* | 14 |
31/03/2020 | 409.158,74 | 41 |
30/06/2020 | 3.068,99 | 21 |
30/09/2020 | 37.148,58 | 5 |
31/12/2020 | 1.240,00 | 1 |
31/03/2021 | 3.847,36 | 4 |
30/06/2021 | 4.285,77 | 2 |
30/09/2021 | 1.928,85 | 2 |
31/12/2021 | 0 | 0 |
31/03/2022 | 0 | 0 |
30/06/2022 | 311.503,24 | 4 |
30/09/2022 | 0 | 0 |
31/12/2022 | 0 | 0 |
31/03/2023 | 0 | 0 |
30/06/2023 | 0 | 0 |
30/09/2023 | 0 | 0 |
31/12/2023 | 0 | 0 |
31/03/2024 | 1.387,00 | 1 |
30/06/2024 | 0 | 0 |
30/09/2024 | 0 | 0 |
* Dato aggiornato con la comunicazione dei debiti nella Piattaforma dei Crediti Commerciali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Art. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti». Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. (1) (2)
(1) Comma sostituito dall’ art. 8, comma 1, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, e, successivamente, così modificato dall’ art. 29, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
(2) Vedi, anche, l’ art. 8, comma 3-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e l’ art. 9, D.P.C.M. 22 settembre 2014.