Autentica di firma
I cittadini e le cittadine maggiorenni, anche residenti in altri comuni, possono rivolgersi agli uffici anagrafici per ottenere l’autentica della firma apposta, in modo autografo, su alcuni tipi di documenti redatti in lingua italiana.
Richiedendo l’autenticazione di firma, l’interessato/a ottiene l’attestazione, da parte di un funzionario incaricato dal Sindaco, che il documento sottoposto è stato firmato in sua presenza, previa identificazione.
L’autenticazione, quindi:
- attesta che il documento è attribuibile al soggetto che firma la dichiarazione
- attesta la data in cui la dichiarazione viene firmata.
Attenzione:
Possono essere autenticate le firme nei seguenti casi:
- istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dirette a privati o anche a pubbliche amministrazioni/gestori di pubblici servizi ai soli fini della riscossione da parte di terzi di benefici economici (artt. 21 e 38 D.P.R. 445/2000)
- procedimento elettorale (art. 14 L. 53/1990)
- voto per corrispondenza per il rinnovo degli ordini professionali (art. 3 comma 7 D.P.R. 169/2005)
- quietanze liberatorie di assegni emessi senza provvista (art. 8 comma 3 bis L. 386/1990)
- atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati (auto e motoveicoli iscritti al P.R.A., navi e galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione ed aeromobili iscritti nel codice della navigazione) e la costituzione su questi di diritti di garanzia (art. 7 D.L. 223/2006)
- consenso scritto all’incontro degli aspiranti adottanti ed il minore proposto dall’autorità straniera (art. 31 comma 3 lettera E, L. 184/1983)
- atti per i quali il codice di procedura penale prevede tale formalità (art. 39 D.L.vo 271/1989).
I cittadini e le cittadine di Stati non appartenenti all'Unione Europea possono utilizzare il servizio solo per dichiarazioni riguardanti stati, qualità personali e fatti attestabili da pubbliche amministrazioni italiane.
Per atti diversi da quelli sopraelencati, l’autentica di firma può essere rilasciata solo da un notaio.
Non possono essere autenticate le firme apposte su:
- contratti;
- atti con cui l’interessato/a esprime una propria volontà (procure, mandati, incarichi, dichiarazioni di accettazione, assensi, autorizzazioni, dinieghi).
È necessario presentarsi presso qualsiasi ufficio anagrafe del Comune di Padova, senza appuntamento.
Occorre essere muniti:
- di un documento d'identità valido;
- l'atto da sottoscrivere in presenza dell'ufficiale d'anagrafe.
Il documento con la firma autenticata.
Le autentiche vengono eseguite immediatamente e non hanno scadenza.
L’autentica di firma è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di €16, salvo le esenzioni di cui all’allegato B del D.P.R. 642/1972.
Il pagamento deve essere effettuato mediante Pos, direttamente allo sportello, esclusi i casi di alienazione di beni mobili registrati, per i quali andrà presentata allo sportello una marca da bollo da € 16.00 preventivamente acquistata.
Per accedere al servizio basterà recarsi personalmente, senza la necessità di appuntamento, presso uno degli uffici anagrafici del Comune di Padova:
- Anagrafe Centrale di piazza dei Signori, 23 - mappa
- Anagrafe Arcella di viale Arcella, 23 - mappa
- Anagrafe Forcellini di via Boccaccio, 80 - mappa
- Anagrafe Bassanello di via Guasti, 12/C - mappa
negli orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:15 alle 13:00, martedì e giovedì dalle 8:15 alle 17:00.
Il servizio è rivolto a dichiaranti maggiorenni e capaci di intendere e di volere. Per casi od esigenze particolari, rivolgersi allo sportello.
I cittadini e le cittadine impossibilitati a presentarsi presso le Anagrafi comunali, per motivi di salute temporanei o permanenti, possono chiedere il servizio presso il proprio domicilio, per maggiori informazioni consultare la pagina servizi anagrafici a domicilio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO