Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti 2017
La definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte il Comune di Padova, può essere applicata su richiesta dei soggetti che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado (o di chi vi sia subentrato o ne abbia la legittimazione), alle controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017 in attuazione dell’articolo 11, comma 1-bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n.96 del 21 giugno 2017, e per i quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
La domanda di definizione agevolata della controversia, da redigersi su modello predisposto dal Comune è esente da bollo e va presentata entro il 30 settembre 2017 mediante raccomanda A/R, o consegna a mano all’indirizzo Comune di Padova – Settore Risorse Finanziarie e Tributi – Servizio Tributi, Prato della Valle 98, 99 – Cap.35123, oppure a mezzo posta certificata all’indirizzo tributi@comune.padova.legalmail.it .
Il contribuente è tenuto a presentare una distinta domanda per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.
1. Ai fini della definizione delle controversie, il contribuente dovrà effettuare il pagamento dei seguenti importi:
- tutti gli importi di cui all’atto impugnato escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
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gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, di cui all'art. 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto.
In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all’art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225.
La definizione agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8 del Decreto Legislativo n.218 del 1997, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro.
Se l’importo dovuto è superiore a duemila euro è ammesso il pagamento rateale nella seguente misura:
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il 40 per cento del totale delle somme dovute deve essere versato entro il 30 settembre 2017;
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il 40 per cento del totale delle somme dovute deve essere versato entro il 30 novembre 2017;
- il residuo 20 per cento del totale delle somme dovute deve essere versato entro il 30 giugno 2018.
Perfezionamento della definizione
La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento degli importi dovuti in un'unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale.
Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell’entrata in vigore dell’art.11 del D.L.50/2017.
Il Comune notifica l’eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
Nel caso in cui la definizione della lite sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’articolo 11 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n.96 del 21 giugno 2017.
- Delibera del Consiglio comunale n. 2017/0040 del 26/07/2017
- Decreto Legge 24/04/2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
- Decreto Legge 22/10/2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 (articolo 6).
- Decreto Legislativo 19/06/1997, n. 218 (articoli 8 e 15-bis).
- Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546.
Settore Risorse Finanziarie e Tributi
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