Scia edilizia - attività produttive
Possono presentare la Scia i soggetti titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervento (ad es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero i soggetti titolari di un diritto obbligatorio con l’autorizzazione da parte del proprietario (es. conduttore con l'assenso del proprietario).
La Scia edilizia trova applicazione quando si debbano eseguire i seguenti tipi di intervento edilizio:
- Manutenzione straordinaria (come definita dall’art. 3 comma 1 lett. b del DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e dall’art. 76 punto 1 lett. d della L. R. 61/85 come modificata dalla L.R. 34/2012) che non rientra nell’attività edilizia libera di cui all’art. 6 comma 2 lett. a) del DPR 380/2001;
- Restauro e risanamento conservativo (come definito dall’art. 3 comma 1 lettera c del DPR 380/2001);
- ristrutturazione edilizia c.d. “leggera” di immobile vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004 che non rientra nei casi previsti dall’ art.10 comma 1 lett. c) del DPR n. 380 del 6 giugno 2001. Tale intervento non determina aumento di unità immobiliari (tranne il caso previsto dall’art. 76 punto 1 lettera d) della L.R. 61/85 come modificata dalla L.R. 34/2012), modifiche di volume, della sagoma, dei prospetti e delle superfici. Può essere eseguito anche mediante demolizione e fedele ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma dell’edificio preesistente (art. 3 comma 1 lett. d del DPR 380/2001) ovvero prevedere il ripristino di edifici o di parti di essi eventualmente crollati o demoliti a condizione che sia possibile accertare la preesistente consistenza;
- ristrutturazione edilizia c.d. “leggera” in ZTO A, che non rientra nei casi previsti dall’art. 10 comma 1 lett. c) del DPR n. 380 del 6 giugno 2001. Tale intervento non determina aumento di unità immobiliari (tranne il caso previsto dall’art. 76 punto 1 lettera d) della L.R. 61/85 come modificata dalla L.R. 34/2012) , cambio d’uso, modifiche di volume, della sagoma, dei prospetti e delle superfici. Può essere eseguito anche mediante demolizione e fedele ricostruzione con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, (art. 3 comma 1 lett. d del DPR 380/2001), ovvero prevedere il ripristino di edifici o di parti di essi eventualmente crollati o demoliti a condizione che sia possibile accertare la preesistente consistenza;
- ristrutturazione edilizia c.d. “leggera”, che non rientra nei casi previsti dall’ art. 10 comma 1 lett. c) del DPR n. 380 del 6 giugno 2001. Tale intervento non determina aumento di unità immobiliari (tranne il caso previsto dall’art. 76 punto 1 lettera d) della L.R. 61/85 come modificata dalla L.R. 34/2012), modifiche di volume, dei prospetti e delle superfici. Può essere eseguito anche mediante demolizione e fedele ricostruzione con la stessa volumetria dell’edificio preesistente (art. 3 comma 1 lett. d del DPR 380/2001) ovvero prevedere il ripristino di edifici o di parti di essi eventualmente crollati o demoliti a condizione che sia possibile accertare la preesistente consistenza;
- Recinzioni, muri di cinta, cancellate;
- Pertinenza di volume non superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
- eliminazione di barriere architettoniche che non rientra nell’attività edilizia libera di cui all’art. 6 comma 1 lett. b) del DPR 380/01;
- varianti in corso d’opera al permesso di costruire che non incide sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modifica la destinazione d’uso e la categoria edilizia non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo paesaggistico, e non viola le prescrizioni contenute nel permesso di costruire (art. 22 comma 2 del DPR 380/2001);
- varianti fine lavori a Pdc che non configurano una variazione essenziale a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie, siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.
La Scia deve essere presentata al Settore Edilizia Privata del Comune di Padova, in modalità telematica attraverso il portale dedicato.
L'attività può essere iniziata subito dalla data di presentazione della segnalazione.
L'Amministrazione comunale, nei 30 giorni successivi alla data della presentazione, può effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato, non inferiore a 30 giorni.
In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa, l'Amministrazione può vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dell'attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi.
Per la corretta presentazione degli allegati e elaborati richiesti consultare Linee guida per la presentazione delle pratiche edilizie
L’attività edilizia può essere iniziata dalla data della presentazione della pratica.
Nel caso in cui la Scia sia condizionata ad altri atti di assenso/pareri, l’attività edilizia può essere iniziata solo dopo la comunicazione da parte dello Sportello Suep, dell’avvenuta acquisizione dei predetti atti.
L'Amministrazione comunale, nei 30 giorni successivi alla data della presentazione, può effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, e qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato, non inferiore a 30 giorni.
In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa, l'Amministrazione può vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dell'attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi.
Successivamente alla scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della SCIA, l’Amministrazione può ancora intervenire per reprimere l’intervento in presenza delle condizioni previste dall’art. 21 nonies della L. 241/1990, ponderando gli interessi pubblici e privati coinvolti.
In caso di interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia verranno applicate le sanzioni previste nel Titolo IV del DPR n. 380 del 6 giugno 2001 (art. 37) per le corrispondenti opere eseguite in assenza o difformità dalla denuncia di inizio attività.
La presentazione della Scia è soggetta al pagamento di:
- € 150,00 per diritti di istruttoria,
- € 300,00 per diritti di istruttoria (Scia in sanatoria),
- contributo di costruzione.
Il contributo è calcolato dal progettista che ha sottoscritto la relazione sulla base delle tabelle vigenti e al disciplinare oneri; in questo caso il denunciante deve allegare alla Scia alternativa il modello di autodeterminazione del contributo di costruzione e le ricevute dei versamenti. - Approfondimento TABELLA TARIFFE PRATICHE EDILIZIE
- DPR 7 settembre 2010, n.160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
- DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"
- Nota di chiarimento dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010
- Regolamento edilizio
- Specifiche operative del Regolamento edilizio
- Norme tecniche di attuazione del PRG
Riferimenti
Sportello Unico Edilizia Produttiva - Settore Edilizia Privata
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