Emissioni in atmosfera
Per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta un’autorizzazione ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Le Ditte hanno l’obbligo di:
- presentare domanda di autorizzazione per nuovi stabilimenti e per modifiche di stabilimenti esistenti ai sensi dell’art. 269 e dell’art. 275 con procedura ordinaria,
- comunicare le modifiche non sostanziali ai sensi dell’art. 269 comma 8,
- comunicare i cambiamenti di ragione sociale.
Le Ditte hanno facoltà di:
- comunicare la presenza di impianti/attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ai sensi dell’art. 272 comma 1,
- aderire alle autorizzazioni a carattere generale rilasciate dalla Provincia di Padova per particolari categorie di stabilimenti ai sensi dell’art. 272 comma 2.
Le autorizzazioni in procedura ordinaria (vedi approfondimento) hanno validità 15 anni.
La domanda di RINNOVO per gli stabilimenti autorizzati con procedura ordinaria deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
Le autorizzazioni a carattere generale (vedi approfondimento) hanno validità 10 anni.
Le adesioni a tali autorizzazioni durano 10 anni (su tale durata non influiscono le eventuali modifiche).
Il rinnovo dell’adesione alle autorizzazioni a carattere generale deve essere presentato almeno 45 giorni prima della scadenza.
Autorizzazione unica per ogni stabilimento
Ai sensi dell’art. 269 comma 1 e dell’art. 272 comma 2 i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.
Se nello stabilimento (come definito dall’art. 268 comma 1 lettera h) sono presenti sia attività che potrebbero usufruire dell’autorizzazione generale sia impianti sottoposti ad autorizzazione ordinaria, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione in procedura ordinaria ai sensi dell’art. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Impianti di emergenza e sicurezza
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/2006 è stata abrogata la disposizione, art. 269 comma 14 del D.Lgs. 152/2006, che esonerava gli impianti di emergenza e sicurezza dall’autorizzazione alle emissioni.
E’ necessario, pertanto, che nella domanda di autorizzazione si specifichi se gli eventuali impianti di emergenza e sicurezza presenti sono stati previsti al fine di ottemperare alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio al fine di considerarli ancora esentati ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D.Lgs. 128/2010.
Per gli impianti di emergenza e sicurezza esistenti la domanda di autorizzazione deve essere presentata entro i termini previsti dal comma 3 dell’art. 281 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Nel caso in cui l’impianto sia dotato di impianti di emergenza quali gruppi elettrogeni, etc, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione se la loro potenza termica supera la soglie previste dalla parte I dell’allegato IV alla parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i..
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010 (di modifica della parte II dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006):
- la soglia per l’attività di “verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno” è passata da inferiore a 15 t/anno di solventi a inferiore a 50 kg/giorno di prodotti vernicianti; i gestori che in precedenza avevano aderito all’aut. generale generica perché utilizzano meno di 15 tonnellate all’anno di solventi e che utilizzano 50 kg/giorno o più di prodotti vernicianti devono presentare domanda di autorizzazione in procedura ordinaria e rinunciare alla precedente adesione all’autorizz. generale;
- è stata inserita una nuova attività consistente nelle “lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio uguale o superiore a 500 kg/anno”;
- gli allevamenti e gli impianti di frantumazione inerti che si avvalgono dell’autorizzazione di carattere generale, i quali dispongano di silos per lo stoccaggio di materiali polverulenti o di sostanze volatili dotati di impianti di abbattimento adeguati, devono presentare l’adesione all’autorizzazione generale generica anche per i camini a servizio dei silos, alle condizioni ivi prescritte. Nel caso non fosse possibile rispettare le condizioni previste dalle autorizzazioni di carattere generale, per i punti di emissione dell’intera attività dovrà essere presentata domanda di autorizzazione in procedura ordinaria;
- in caso di emissioni convogliate o di cui sia stato disposto il convogliamento, ciascun impianto deve avere un solo punto di emissione (fatto salvo quanto previsto nei commi 6 e 7 dell’art. 270 del D.Lgs 152/2006). L’adeguamento a tali disposizioni deve essere realizzato entro i tre anni successivi al primo rinnovo o all’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi degli art. 281 o 272 del D.Lgs. 152/2006;
- i sistemi di aspirazione e abbattimento con reimmissione dell’aria in ambiente di lavoro devono tener conto delle specifiche norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro e dell’orientamento dei locali Servizi di Prevenzione per gli Infortuni e la Salute negli Ambienti di Lavoro (Spisal).
Autorizzazioni a carattere generale
La Provincia autorizza in via generale alcune specifiche attività quali:
- quelle dell’allegato 2 all’autorizzazione generale generica,
- gli impianti di frantumazione inerti,
- gli allevamenti effettuati in ambienti confinati;
- gli impianti di produzione calcestruzzi;
- gli impianti termici produttivi e civili di potenza termica superiore a determinate soglie;
- gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, incluse le pellicce, e di pulitintolavanderie a ciclo chiuso ai sensi dell’art. 272 della parte V del D.Lgs. 152/2006.
Le Ditte in possesso di tutti i requisiti previsti dalle suddette autorizzazioni possono inoltrare richiesta di adesione alle autorizzazioni generali; in mancanza di uno qualunque dei requisiti tali ditte sono tenute a presentare domanda di autorizzazione in procedura ordinaria (art. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/2006).
La richiesta di adesione è preventiva.
La Ditta è tenuta a rispettare:
- tutte le prescrizioni previste dai provvedimenti autorizzativi;
- le norme di legge, anche se non esplicitamente richiamate nell’autorizzazione.
La Provincia di Padova si avvale dell’Arpav quale organo deputato ai controlli su tutto il territorio di propria competenza.
Il gestore degli stabilimenti che intendono avvalersi delle autorizzazioni generali devono presentare almeno 45 gg. prima dell’installazione o della modifica sostanziale domanda di adesione su modello predisposto dalla Provincia.
L’Amministrazione Provinciale valuta la sussistenza dei requisiti necessari per poter aderire alle autorizzazioni generali e può negare l’adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall’autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e programmi o norme previste dall’art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006 o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale.
L’adesione si applica per un periodo di 10 anni, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali; almeno 45 gg. prima della scadenza di tale periodo il gestore deve presentare una domanda di adesione all’autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti richiesti.
Avvertenze:
- Non si può aderire alle autorizzazioni generali, ai sensi dell’art. 272 comma 4: a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’allegato 1 alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006; b) nel caso siano utilizzate, nell’impianto o nell’attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61. Tali attività/impianti sono soggette ad autorizzazione in procedura ordinaria (art. 269 e art. 275).
- Le Ditte che hanno aderito alle autorizzazioni di carattere generale e che per effetto delle emissioni delle proprie attività sono oggetto di segnalazioni di inconvenienti ripetute e recenti verificate dagli organi di controllo devono presentare domanda per l’autorizzazione in procedura ordinaria.
Compilazione delle richieste di adesione
In sede di compilazione delle richieste di adesione alle autorizzazioni generali le caselle che indicano per che tipo di impianto viene inoltrata la domanda devono essere utilizzate nel seguente modo:
- nuovo impianto:
per gli impianti nuovi (ex art. 6 D.P.R. 203/88) o i trasferimenti (ex art. 15b D.P.R. 203/88)
- modifica di impianto:
per la modifiche sostanziali di impianto (ex art. 15a D.P.R. 203/88) comprese le modifiche di convogliabilità; in tal caso deve essere barrata anche una delle 2 caselle seguenti:- impianto esistente al 1988:
- per gli impianti che seppur esistenti all’88 non hanno mai presentato domanda di autorizzazione (autodenuncia),
- per gli impianti oggetto di modifica esistenti all’88 che hanno presentato domanda ai sensi dell’art. 12 ex D.P.R. 203/88
- impianto esistente al 2006:
- per gli impianti oggetto di modifica, non esistenti nel 1988, ma che risultano autorizzati anteriormente al 29/04/2006
- impianto esistente al 1988:
- impianti oggetto di modifica:
- anteriori all’88, la cui autorizzazione sia già stata aggiornata
Avvio dell'impianto
In sede di presentazione dell’adesione ad una autorizzazione a carattere generale, la ditta, dove previsto dalla modulistica, deve obbligatoriamente riportare una data precisa di avvio dell’impianto, anche se presunta, successiva di almeno 45 giorni alla data di invio della comunicazione.
Visto che dalla data dichiarata di avvio dell’impianto iniziano a decorrere i 45 giorni utili alla presentazione delle analisi, la ditta è tenuta a comunicarne preventivamente eventuali posticipi.
La pratica deve essere presentata collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.
Riferimenti
Suap c/o Settore Suap e Attività Economiche