Imposta di soggiorno
IN EVIDENZA: dal 01 luglio 2024 verranno applicate le nuove tariffe dell'imposta di soggiorno, approvate con deliberazione di Giunta comunale n.192 del 09/04/2024 (vedere il paragrafo "Costi").
L’imposta si applica a chi pernotta in una delle strutture ricettive (come definite dalla Legge regionale Veneto 4 novembre 2002, n. 33 e s.m.i. in materia di turismo) o negli immobili destinati alla locazione breve (di cui all’art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50) ubicati nel territorio del Comune di Padova.
I responsabili del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, sono:
- i gestori delle strutture ricettive e di altre tipologie ricettive (di cui alla L.R. Veneto n. 11/2013 e s.m.i.), ubicate sul territorio comunale;
- i soggetti che incassano il canone/corrispettivo o che intervengono nel pagamento dei predetti canoni/corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti, ubicati nel territorio comunale.
L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Padova (in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 e s.m.i.), è entrata in vigore il 1° settembre 2011.
L'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
L'imposta si applica per ogni persona e per ogni pernottamento (cioè per ogni persona e per ogni notte), fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi, ed è articolata in maniera differenziata in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle strutture e del prezzo. Le misure dell’imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale, con apposita deliberazione, entro la misura massima stabilita dalla legge.
Obblighi del gestore:
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Informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell’entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
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Provvedere alla riscossione dell’imposta rilasciandone quietanza ed emettendo una semplice ricevuta nominativa all’ospite (mantenendo la copia come di regola).
Il rifiuto di pagamento dell’imposta di soggiorno da parte degli ospiti non è più previsto. In caso di rifiuto da parte dell'ospite, il gestore è comunque tenuto a versare l’imposta: con il D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito nella L. n. 77/2020 (art. 180), i gestori diventano responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sugli ospiti.
- Presentare al Settore Tributi e Riscossione, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (termine perentorio), la comunicazione trimestrale, indicando il numero di chi ha pernottato nel corso del trimestre precedente e il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili ed esenti.
La comunicazione trimestrale deve essere effettuata, utilizzando il portale dedicato.
- Effettuare il versamento dell’imposta di soggiorno, mediante il circuito PagoPA, entro il termine perentorio, cioè entro il quindicesimo giorno successivo alla chiusura del trimestre solare di competenza.
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Presentare una dichiarazione cumulativa entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto impositivo.
Con decreto 29 aprile 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze è stato approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno e sono state fornite le modalità di compilazione e deposito. La compilazione e la presentazione della dichiarazione deve avvenire esclusivamente in via telematica attraverso la propria “Area riservata” sul sito di Agenzia delle Entrate.
La trasmissione delle comunicazioni trimestrali e della dichiarazione cumulativa deve essere effettuata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura (anche per effetto di eventuali periodi di chiusura della medesima) e anche nel caso in cui il gestore si avvalga, per la prenotazione e riscossione di canoni o corrispettivi, di portali telematici o di intermediari immobiliari se, questi ultimi, non dichiarano al Comune il dato riferito a ciascuna struttura gestita. -
Trasmettere al Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto della gestione relativo all'anno precedente - MODELLO 21 (redatto su modello approvato con D.P.R. 194/1996) - Guida alla compilazione
I gestori delle strutture ricettive, per compilare il conto di gestione, possono avvalersi del portale dedicato. Infatti, una volta trasmessa la comunicazione relativa al IV trimestre (o l’ultima comunicazione trimestrale dovuta in caso di chiusura in corso di anno), la procedura propone il modello 21 parzialmente compilato nelle parti: importi riscossi ed importi versati.
La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 19/2013, ha precisato che i gestori delle strutture ricettive sono qualificabili come agenti contabili. La qualifica di agente contabile si fonda infatti sul presupposto essenziale della disponibilità materiale (cd. "maneggio") di denaro e beni di pertinenza pubblica.
L'agente contabile è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere annualmente la resa del conto della propria gestione.
Il conto dovrà essere trasmesso al Comune in originale, debitamente compilato e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante della struttura ricettiva allegando copia del documento d'identità in corso di validità, in una delle seguenti modalità:- consegna diretta, previo appuntamento, presso l'Ufficio Imposta di Soggiorno del Settore Tributi e Riscossione - Prato della Valle 98/99;
- posta elettronica certificata al seguente indirizzo impostasoggiorno@pec.comune.padova.it;
- posta raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Padova, Settore Tributi e Riscossione, U.o.s. Imposta di Soggiorno, via del Municipio 1 - 35122 Padova.
Attenzione: per ogni struttura ricettiva dovrà essere compilato un conto di gestione distinto.
I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a trasmettere, all’indirizzo email tributi.riscossione@comune.padova.it, la documentazione relativa ad aperture, modifiche o cessazioni delle strutture medesime (scaricabile dal sito della Regione Veneto).
Per le locazioni turistiche, il locatore, prima di iniziare l’attività, deve compilare “il modulo di comunicazione di locazione turistica alla Regione” (scaricabile dal sito della Regione Veneto).
Per accedere al portale imposta di soggiorno è necessario essere in possesso di credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o di Cie (Carta d'identità elettronica).
Codice identificativo dell’alloggio
Dopo che la comunicazione di locazione turistica è stata validata dai competenti uffici della Direzione Turismo della Regione Veneto, e registrata nella banca dati, viene assegnato in automatico, dalla Regione ad ogni alloggio registrato in anagrafe, il codice identificativo.
I locatori di alloggi turistici hanno l'obbligo di esporre il codice identificativo dell’alloggio in locazione turistica, con le modalità e i tempi indicati nel Regolamento regionale 10 settembre 2019 n. 2. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della Regione del Veneto.
Trattandosi di targhe la cui esposizione è obbligatoria per legge, non va presentata alcuna richiesta di Autorizzazione o Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune e non è soggetta al Canone unico Patrimoniale.
Per i fabbricati assoggettati a vincolo culturale è necessario richiedere autorizzazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso (ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 42/04).
Il codice è visibile direttamente al locatore accedendo alla procedura di rilevazione statistica: consultare la sezione "Anagrafica alloggi delle strutture ricettive della Regione del Veneto".
Comunicazione trimestrale
Il gestore della struttura ricettiva dopo la trasmissione telematica della comunicazione trimestrale può estrarre copia della comunicazione inviata.
Con riferimento ai versamenti dell’imposta di soggiorno, effettuati attraverso il circuito PagoPA, è possibile scaricare la ricevuta telematica di avvenuto pagamento.
Conto di gestione - Modello 21
L’agente contabile deve conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione, per il periodo individuato dalla legge, con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.
Scadenze per la presentazione telematica della Comunicazione trimestrale e versamento dell’imposta:
- 15 gennaio
- 15 aprile
- 15 luglio
- 15 ottobre
Scadenza per la presentazione del Conto della gestione - Modello 21: 30 gennaio dell’anno successivo.
Scadenza per la presentazione della Dichiarazione cumulativa annuale: 30 giugno dell’anno successivo.
Il gestore deve conservare tutta la documentazione relativa all’imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive di esenzione, attestazioni di pagamento, ecc.) per almeno 5 anni.
Dal 01 luglio 2024 vengono applicate le nuove tariffe, approvate con deliberazione di Giunta comunale n.192 del 09/04/2024. Alle eventuali strutture, classificate in tipologie diverse da quelle elencate, si applica la tariffa di 2 euro per persona, per pernottamento, fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.
Fino al 30 giugno 2024 sono applicabili le seguenti tariffe. Alle eventuali strutture classificate in tipologie diverse da quelle elencate si applica la tariffa di 1 euro per persona per pernottamento fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.
Il gestore effettua il versamento dell'Imposta trimestralmente attraverso il portale imposta di soggiorno, utilizzando il circuito PagoPA:
- immediatamente via internet banking;
- con carte di credito o di debito;
- attraverso la generazione di bollettino PagoPA, dotato di Qrcode.
Il versamento dell’imposta di soggiorno deve avere, al massimo, data valuta beneficiario non superiore alle scadenze sopra indicate (15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre).
Ravvedimento operoso
A partire dai versamenti dovuti dal III° trimestre 2020, nei casi di mancato, parziale o tardivo pagamento dell’imposta, i gestori possono regolarizzare autonomamente la posizione, sul portale dedicato nell’apposita sezione pagamenti, che ne consente il calcolo aggiornato con sanzioni ed interessi legali (ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 472/1997 e dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 471/1997).
Si precisa che per potersi avvalere del ravvedimento operoso occorre "che le violazioni oggetto di regolarizzazione non siano state già contestate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".
Il ravvedimento operoso consente la regolarizzazione spontanea tramite l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- versamento effettuato entro 14 giorni dalla data di scadenza: sanzione dello 0,1% per ogni giorno giorno di ritardo
- versamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione dell’1,5%
- versamento effettuato entro 90 giorni dalla data di scadenza: sanzione dell’1,67%
- versamento effettuato entro 1 anno dalla data di scadenza: sanzione del 3,75%
- versamento effettuato entro 2 anni dalla data di scadenza: sanzione del 4,29%
- versamento oltre i 2 anni dalla data di scadenza: sanzione del 5%.
Gli interessi per il ravvedimento operoso sono calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno:
- 0,05% per l'anno 2020
- 0,01% per l'anno 2021
- 1,25% per l'anno 2022
- 5,00% per l’anno 2023
- 2,50% per l’anno 2024
Avviso di accertamento
Nei casi di mancato, parziale o tardivo pagamento dell’imposta di soggiorno oppure di omessa, infedele o tardiva presentazione della dichiarazione da parte dei gestori delle strutture ricettive, il Comune di Padova emette avviso di accertamento.
Le violazioni relative ai versamenti (omesso, parziale e/o tardivo), in attuazione di quanto previsto dall’art.13 del Decreto Legislativo n. 471/1997 e s.m.i., sono soggette a sanzione calcolata secondo quanto di seguito descritto:
- Tardivo versamento dal 1° al 15° giorno di ritardo: 1% dell'importo pagato in ritardo per ogni giorno di ritardo.
- Tardivo versamento dal 16° al 90° giorno di ritardo: 15% dell'importo pagato in ritardo.
- Tardivo versamento dal 91° giorno di ritardo: 30% dell'importo pagato in ritardo.
- Omesso versamento o parziale versamento: 30% dell'importo omesso o parzialmente versato.
Ulteriori sanzioni
Le violazioni relative all'obbligo di informazione della clientela sono punite con la sanzione da 25 a 100 euro.
Per l'omessa, infedele o tardiva presentazione della dichiarazione cumulativa da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 % al 200 % dell'importo dovuto (articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 s.m.i.).
Per l’omessa, incompleta o infedele presentazione della comunicazione trimestrale, alle prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Rimborsi
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.
- La comunicazione trimestrale deve essere effettuata, utilizzando il Portale Imposta di Soggiorno.
- Per il conto della gestione relativo all'anno precedente: MODELLO 21 redatto su modello approvato con D.P.R. 194/1996 - Guida alla compilazione.
- La compilazione e la presentazione della dichiarazione cumulativa deve avvenire esclusivamente in via telematica attraverso la propria “Area riservata” sul sito di Agenzia delle Entrate.
L’ufficio offre un servizio di sportello telefonico o in presenza per fornire assistenza e informazioni con le seguenti modalità:
Sportello telefonico
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00;
martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00.
telefono 049 8205860.
Sportello al pubblico
lunedì, giovedì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00;
martedì dalle 14:30 alle 16:30.
L'ufficio fornisce assistenza solo su appuntamento: PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO.
ESENZIONI
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
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chi risiede a Padova;
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i minori fino a 16 anni non compiuti;
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chi pernotta negli ostelli della gioventù o in strutture di proprietà del Comune di Padova;
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i soggetti, affetti da patologie, che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie ubicate nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore. Per tale fattispecie è necessario presentare certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero oppure autocertificazione da parte del soggetto che effettua terapie o day-hospital con pernottamento nella struttura ricettiva, mediante compilazione del MODULO A1. L’eventuale accompagnatore deve compilare il MODULO A;
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chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie ubicate nel territorio comunale (un accompagnatore per paziente). In tal caso è necessario compilare il MODULO A;
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i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di 18 anni ricoverati presso strutture sanitarie ubicate nel territorio comunale (massimo due persone per paziente); in tal caso è necessario compilare il MODULO A;
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i portatori di disabilità non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore.
L'esenzione è subordinata alla presentazione di idonea certificazione da parte del portatore di disabilità non autosufficiente. L'accompagnatore deve dichiarare che il soggiorno, presso la struttura ricettiva, è finalizzato all'assistenza nei confronti del portatore di disabilità non autosufficiente compilando il MODULO A; -
gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo (ogni autista e un solo accompagnatore ogni 25 partecipanti). In tal caso è necessario compilare il MODULO B;
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gli appartenenti alla Polizia statale e locale e ai Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio. In tal caso è necessario compilare il MODULO B.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Regolamento dell'imposta di soggiorno.
- Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, art. 4.
- D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 convertito con modificazioni.
- D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, art. 180, comma 3.
- D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, art. 5 quinquies
- D.M. 29/04/2022 (approvazione modello dichiarazione annuale)
Normativa regionale sul turismo:
Ufficio Imposta di Soggiorno – Settore Tributi e Riscossione – Comune di Padova
Prato della Valle, 98/99 - 35123 Padova
telefono 049 8205860
fax 049 8207115
email tributi.riscossione@comune.padova.it
pec impostasoggiorno@pec.comune.padova.it
Responsabile del procedimento: dott. ssa Chiara Scarin
Capo Settore: dott.ssa Maria Pia Bergamaschi