Unione civile
Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 76/2016, che prevede la possibilità di costituire una unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune, alla presenza di due testimoni.
Cause impeditive
Non è possibile costituire unioni civili nei casi in cui:
- sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;
- sia stata dichiarata l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
- sussistano tra le parti rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
- sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
Regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni di cui all’art.1 c.13 L. 76/2016, oppure la scelta applicabile ai rapporti patrimoniali secondo i criteri individuati dall'art. 32 ter, c. 4, L. 218/1995. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali di cui agli articoli da 162 a 166 del codice civile.
Il cognome
Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, con una dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
L’eventuale modifica non comporta il cambio delle generalità anagrafiche (art. 3 D.Lgs. 5/2017).
Diritti e doveri
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
Diritto agli alimenti
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari
Diritti successori
In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 codice civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 codice civile)
Scioglimento dell’unione civile
L’unione civile si scioglie:
- per morte di una delle parti;
- per divorzio con procedimento giudiziario (di cui all’articolo 3 n. 1 e n. 2 lett.a), c), d), e) legge 1.12.1970 n. 898. Sarà applicabile anche la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi all’ufficiale di stato civile, senza necessità di periodo di separazione;
- per rettificazione di sesso.
Matrimonio o unione civile con persona dello stesso sesso costituiti all'estero
Gli atti relativi a cittadini italiani, verificata la regolarità formale e sostanziale degli stessi, saranno trascritti presso il Comune di residenza o di iscrizione AIRE.
Fase istruttoria
Le persone interessate comunicano i propri dati per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento, compilando ciascuna l’apposito modulo a cui dovrà essere allegata copia del proprio documento di identità in corso di validità.
I moduli possono essere:
- trasmessi via email all'indirizzo [email protected] o via pec all'indirizzo [email protected];
- consegnati all'ufficio matrimoni;
Il cittadino straniero deve presentare all’ufficio matrimoni una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla-osta alla costituzione dell’unione civile con persona dello stesso sesso. La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura-U.T.G., se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza del cittadino straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio matrimoni fisserà la data della redazione del verbale di richiesta di unione civile, previo contatto con gli interessati.
Redazione del processo verbale di richiesta di costituzione di unione civile
Entrambe le parti devono presentarsi all'ufficio matrimoni nel giorno prestabilito, munite di documento di identità valido, per formulare la richiesta e rendere le dichiarazioni prescritte per la costituzione di unione civile.
L’Ufficiale di stato civile redige quindi apposito processo verbale.
Se le parti non conoscono la lingua italiana, devono essere assistite da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Se una delle due parti (o entrambe) non può recarsi presso il luogo della celebrazione, per infermità o per altro giustificato motivo, l'ufficiale dello stato civile e il segretario comunale si trasferiscono nel luogo in cui si trova la parte per costituire l’unione civile. In questo caso occorrono 2 testimoni. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato all'ufficio matrimoni.
Se una delle due parti (o entrambe) versa in imminente pericolo di vita e desidera costituire un’unione civile, deve essere consegnata all'ufficio matrimoni documentazione medica nella quale si attesti inequivocabilmente tale condizione. In questo caso l’ufficiale dello stato civile può ricevere la dichiarazione costitutiva dell’unione civile anche in assenza di precedente richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell’unione e sull’assenza di cause impeditive.
E' assolutamente necessario prendere contatto con l’ufficio matrimoni nei giorni e negli orari stabiliti di apertura dell’ufficio, per definire le modalità con cui si potrà procedere alla costituzione dell'unione civile, che richiede:
- la redazione dell’atto di stato civile prima dell'accesso, possibile solo se interviene la consegna della certificazione medica;
- la comunicazione dei dati delle parti e dei 2 testimoni che dovranno presenziare;
- l’eventuale indicazione della scelta patrimoniale.
L'ufficiale di stato civile si recherà con il segretario comunale nel luogo in cui si trova la parte per costituire l'unione civile, alla presenza di 2 testimoni.
Redazione dell'atto di costituzione di unione civile
Nel giorno concordato con l'ufficio, entrambe le parti, alla presenza di due testimoni, tutti muniti di documento di identità valido, rendono all’ufficiale di stato civile dichiarazione di voler costituire tra loro unione civile.
Se le parti e/o i testimoni non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Costituzione dell’unione civile a seguito di rettificazione di sesso
L’unione civile può essere costituita anche nei casi in cui, a seguito della rettificazione di sesso, i coniugi manifestino la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, con una dichiarazione congiunta resa all’autorità giudiziaria in udienza durante il procedimento per la rettificazione di sesso.
Il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di sesso, ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione, se il matrimonio è avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili.
Le modalità per il conferimento dei propri dati sono quelle sopra indicate.
ATTENZIONE: nel mese di marzo 2021 i matrimoni civili e le unioni civili verranno celebrati in Sala della Gran Guardia anzichè in Sala Paladin.
A seguito dell'emergenza COVID-19, l'effettiva capienza delle sale viene fornita contattando l'Ufficio di competenza.
Le unioni civili vengono costituite:
- il sabato mattina nella sala "Livio Paladin" - mappa
Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - Padova.
La sala ha una capacità di 100 posti; - il giovedì mattina presso la "Sala delle Cerimonie" - mappa
piazza dei Signori, 23 (primo piano) - Padova; - il sabato pomeriggio e la domenica
in questi giorni della settimana vengono messe a disposizione ulteriori sale - galleria delle sale per matrimoni civili e unioni civili.
Sono esclusi i giorni: 1 e 6 gennaio; il sabato precedente la Pasqua, il giorno di Pasqua, il lunedì seguente; 25 aprile; 1 maggio; 2 giugno; 13 giugno, festività del Santo patrono; 15 agosto; 1 novembre; 8, 24, 25, 26 e 31 dicembre.
La disponibilità delle sale cambia in base al mese in cui si intende celebrare il matrimonio, nella sezione "Documenti" è consultabile il calendario mensile delle sale disponibili, periodicamente aggiornato.
Se il matrimonio viene celebrato in sala Rossini (Caffè Pedrocchi), è obbligatorio l'allestimento del banchetto nuziale a cura del Caffè Pedrocchi (ai sensi del Contratto di concessione integrativa n. 38 del 2017, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 515 del 21/11/2017).
Per l'uso delle sale è stabilito il pagamento di tariffe a copertura dei costi di utilizzo (deliberazione di Giunta comunale n. 431 del 25/08/2016).
TABELLA COSTI SALE
MODALITA' PAGAMENTO CANONE SALE
MODALITA' PAGAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA
ATTENZIONE: i matrimoni celebrati nella "Sala delle Cerimonie" presso Palazzo del Capitanio sono soggetti ai seguenti costi:
RESIDENTI A PADOVA (almeno uno dei due) | PRECEDENTEMENTE RESIDENTI A PADOVA (almeno uno dei due) | RESIDENTI IN ITALIA | RESIDENTI ALL'ESTERO | |
DIRITTI DI ISTRUTTORIA | Nessun costo | € 150 (Iva inclusa) | € 150 (Iva inclusa) | € 150 (Iva inclusa) |
CANONE | Nessun costo | Nessun costo | € 427 (Iva inclusa) | € 610 (Iva inclusa) |
Accessi al Ztl (zona a traffico limitato)
E' consentito accedere alla ztl, per la costituzione di un'unione civile, con una sola automobile.
Per l'autorizzazione, il lunedì precedente la data fissata per la costituzione dell'unione civile, deve essere trasmesso il modulo di richiesta (scaricabile dalla sezione "Link" di questa pagina) via email all'indirizzo [email protected]; i dati si possono comunicare anche telefonicamente al num. 049 8205705 - 8205706.
L'autorizzazione all'ingresso e alla sosta nella ztl ha una validità di 2 ore.
Scatti fotografici nel giorno dell'unione civile
Per il servizio fotografico è consentito l'ingresso gratuito a Palazzo della Ragione alle parti costituenti l'unione civile, accompagnati da un fotografo.
E' necessario sottoscrivere il modulo di autorizzazione ad esclusivo uso privato - approfondimento.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 09/05/2019;
- Decreti legislativi n. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017;
- Deliberazione di Giunta comunale n. 676 del 21 dicembre 2016 "Approvazione ulteriori spazi per la costituzione delle unioni civili e approvazione dei costi per diritti di istruttoria e tariffe per l'utilizzo";
- Deliberazione di Giunta comunale n. 431 del 25 agosto 2016 "Disciplinare per l'utilizzo delle sale comunali. Precisazioni e integrazioni";
- Deliberazione di Giunta comunale n. 113 dell'8 marzo 2016 "Approvazione ulteriori spazi pubblici per la celebrazione dei matrimoni civili e approvazione dei costi per diritti di istruttoria e tariffe per l'utilizzo";
- Legge n. 76 del 20 maggio 2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza”.
Riferimenti
ufficio matrimoni - Servizio Stato Civile - Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento - Comune di Padova
Riferimenti
Per informazioni sull'allestimento delle sale
Settore Gabinetto del Sindaco