Trascrizione in Italia di atti di stato civile formati all’estero
Il servizio è rivolto ai cittadini e alle cittadine che sono in possesso atti di stato civile formati all'estero e sono interessati alla loro trascrizione dei registri di stato civile del Comune di Padova.
Gli atti di stato civile formati all’estero devono essere riconosciuti efficaci in Italia tramite la trascrizione degli stessi nei registri di stato civile italiani. In mancanza di trascrizione, l’atto di stato civile formato all’estero, sicuramente efficace per il Paese straniero, non sarà efficace per l’ordinamento giuridico italiano.
La trascrizione riguarda gli atti di stato civile formati all’estero relativi a cittadini italiani e, in determinati casi, anche a cittadini stranieri.
La trascrizione dell’atto di stato civile formato all’estero nei registri di stato civile italiani può avvenire solamente se l’atto stesso risulta conforme alla normativa italiana di riferimento. Non è assicurato che l’atto di stato civile formato all’estero ed efficace nel Paese straniero possa produrre effetti anche in Italia. Valutata la conformità dell’atto formato all’estero alla normativa italiana vigente, l’atto stesso può essere trascritto e divenire efficace anche per l’ordinamento italiano.
Possono essere trascritti gli atti di stato civile formati all’estero riguardanti eventi di:
- nascita;
- matrimonio;
- divorzio;
- morte.
La richiesta di trascrizione può essere presentata al Comune italiano competente (individuato ai sensi dell’art. 17 DPR 396/2000) oppure all’autorità consolare italiana all’estero di riferimento. La richiesta dev’essere corredata dai documenti necessari, che possono variare a seconda dell’evento di stato civile e del Paese straniero nel quale l’evento si è verificato. La documentazione necessaria dev’essere conforme alla normativa italiana vigente, per quanto riguarda gli aspetti formali e sostanziali.
Per quanto riguarda i requisiti formali e sostanziali che un atto di stato civile formato all’estero deve possedere per poter essere trascritto nei registri di stato civile italiani, si consiglia di contattare l’ufficio ai recapiti sotto riportati, allegando la scansione dei documenti già in possesso del richiedente o domandando quali documenti siano necessari.
Per la trascrizione dell’atto di stato civile formato all’estero è necessario un estratto o una copia integrale dell’atto stesso.
Ulteriori documenti necessari saranno comunicati dall’ufficio in relazione al caso concreto.
Una volta completato il procedimento di trascrizione, l’atto di stato civile formato all’estero potrà produrre effetti anche in Italia e diventerà a sua volta un atto di stato civile italiano. Sarà possibile ottenere un certificato, un estratto o una copia integrale dell’atto trascritto.
Il procedimento si conclude entro 180 giorni dalla richiesta di trascrizione proveniente dall’interessato/a o, se la richiesta viene presentata all’autorità consolare italiana all’estero, entro 180 giorni dalla ricezione della documentazione inviata dalla predetta autorità al Comune italiano.
Quando la richiesta di trascrizione viene presentata al Comune italiano, il procedimento è soggetto ad una imposta di bollo da 16€ (assolvibile con marca da bollo fisica).
Se la richiesta di trascrizione viene indirizzata l’autorità consolare italiana all’estero, per conoscere i costi del procedimento, necessario contattare la predetta autorità.
L'ufficio riceve esclusivamente previo appuntamento, ed è possibile contattarlo mediante una delle seguenti modalità:
- telefonicamente dal lunedì al venerdì al 049/8205772 (dalle ore 12:30 alle 13:30)
- tramite email all'indirizzo statocivile@comune.padova.it
- tramite PEC all'indirizzo statocivile@pec.comune.padova.it
Attenzione: per la sola trascrizione degli atti di morte contattare il competente ufficio nascite mediante una delle seguenti modalità:
- telefonicamente dal lunedì al venerdì al 049/8205703 (dalle ore 12:30 alle 13:30)
- tramite email all'indirizzo ufficio.nascite@comune.padova.it
- tramite PEC all'indirizzo statocivile@pec.comune.padova.it
La trascrizione degli atti di stato civile formati all’estero è solitamente riservata ai cittadini italiani. Vi sono alcune eccezioni:
- può essere domandata la trascrizione del provvedimento di divorzio straniero riguardante cittadini entrambi stranieri quando l’atto di matrimonio cui si riferisce il provvedimento di divorzio è registrato in Italia (perchè il matrimonio è stato celebrato in Italia);
- può essere domandata la trascrizione di atti di stato civile formati all’estero riguardanti cittadini stranieri (es.: atto di matrimonio) ai sensi dell’art. 19 DPR 396/2000, qualora sia espressa volontà del cittadino straniero stesso. In questo caso, successivamente alla trascrizione, sarà possibile ottenere esclusivamente una copia integrale dell’atto trascritto; non sarà possibile ottenere un certificato o un estratto dello stesso.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Riferimenti
Ufficio Trascrizioni, Cittadinanza e Aire - Servizio Stato Civile e Aire
Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri
Comune di Padova