Somministrazione all'interno di pubblici esercizi
Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, appositamente attrezzata.
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria, nonchè di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.
Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di vendita:
Per poter svolgere l'attività commerciale di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, il titolare dell'impresa deve possedere i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n.59.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 per le rispettive forme sociali:
- per le associazioni, da chi ne ha la legale rappresentanza;
- per le società di capitali e le società cooperative, dal legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
- per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.
Requisiti professionali per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande:
L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59:
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Per l'individuazione di titoli validi, si rimanda alla Circolare 3642/C del Ministero dello Sviluppo Economico del 15.4.2011;
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande;
- avere prestato la propria opera, presso imprese esercenti l'attività del settore alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare;
- la prestazione lavorativa svolta deve risultare comunque in regola con le contribuzioni previdenziali previste;
- essere stati iscritti al Rec (Registro Esercenti Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per le attività di somministrazione o aver superato l’esame di idoneità o del corso abilitante anche nel caso in cui il soggetto non abbia provveduto alla successiva iscrizione a tale registro;
- aver superato l’esame e il corso o la relativa iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del Rec.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali per la vendita al dettaglio dei generi alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
Inoltre, per esercitare l'attività è necessario:
- che la Ditta sia iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
- che i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia (sia che si tratti di imprenditori individuali che di legali rappresentanti di società, associazioni, consorzi) siano titolari di permesso di soggiorno valido.
Requisiti dei locali
agibilità/abitabilità e destinazione d'uso commerciale;
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gli esercizi ubicati all’interno della zona 1 dovranno avere una superficie di somministrazione di alimenti e bevande minima di mq. 30 ad eccezione di quelli siti nelle vie indicate nell’allegato elenco localizzate all’interno della zona 1 di cui alla planimetria allegata al presente regolamento che dovranno avere una superficie di somministrazione minima di mq. 50;
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gli esercizi ubicati all’esterno della zona 1 dovranno avere una superficie di somministrazione minima di mq. 25.
Per “superficie di somministrazione” si intende l’area alla quale ha accesso il pubblico destinata alla vendita e al consumo degli alimenti e delle bevande, occupata dalle attrezzature di somministrazione per il servizio al cliente. Essa comprende anche l’area destinata ad intrattenimento e quella dove sono allocati, se presenti, gli apparecchi da intrattenimento. Non fanno parte dell’area di somministrazione i servizi igienici sia per il pubblico che per il personale e i locali di qualunque natura nei quali non sia normalmente consentito l’accesso al pubblico, quali ad esempio la cucina, i magazzini, i depositi, gli uffici, i guardaroba. Nei locali destinati esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande la superficie di somministrazione coincide con la superficie fruibile e non comprende il retro bancone. Il retro bancone è compreso, invece, nell’area di somministrazione nei locali di pubblico spettacolo;
sorvegliabilità (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico), ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17/12/1992 n. 564 (accertata d'ufficio tramite la Polizia Locale);
rispetto dei parametri per l'eliminazione delle barriere architettoniche (per i nuovi esercizi);
i locali devono altresì essere idonei sotto il profilo igienico-sanitario.Per informazioni dettagliate consultare il sito del Sian - Servizio igiene alimenti e nutrizione dell'Ulss 6 Euganea;
nei casi previsti dall'art. 9 del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione, disponibile su questo sito, si evidenzia quanto segue:
a) gli esercizi ubicati all'esterno del centro storico, così come individuato dal vigente Piano degli Interventi, con riferimento ai quali è stato attuato un cambio di destinazione d'uso, devono disporre di una dotazione di parcheggi destinati alla sosta dei clienti, ubicati nelle adiacenze dell'esercizio od in area funzionalmente collegata, in misura minima di 4 mq. per ogni 10 mq. di superficie fruibile; nel caso di trasferimento di una attività dalla zona 1 alla zona 2 la dotazione minima di parcheggio è richiesta nella misura di 2 mq per ogni 10 mq di superficie fruibile; per “superficie fruibile” si intende lo spazio in qualunque modo destinato alla clientela, comprensivo dell’area di somministrazione (art. 3 lett. d) L.R.V. n. 29/07), inclusa l'area retro-bancone (solo se trattasi di locali di pubblico spettacolo), l’area destinata ad intrattenimento, l’area nella quale sono allocati apparecchi da gioco. L’area esterna di somministrazione, compresa l’area pubblica oggetto di concessione di plateatico, sarà conteggiata qualora non sia autorizzata solo in via stagionale nei limiti massimi di cui all’art. 12 della L.R.V. n. 29/07. La superficie fruibile in locali destinati esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande coincide con la superficie di somministrazione;
b) dimostrare l'entità dell'impatto sulla viabilità della zona interessata dall'intervento, valutare il traffico indotto dalla nuova attività e la possibilità del suo assorbimento.
ATTENZIONE: l'insediamento di attività commerciali o artigianali comportanti la trasformazione di alimenti mediante cottura è consentito esclusivamente in locali dotati di condotto di aspirazione dei vapori e delle esalazioni prolungato oltre la linea di gronda, anche se l'impresa alimentare sia dotata di sistemi di cottura ad irraggiamento, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Edilizio .
Requisiti in materia di inquinamento acustico
L'attività svolta deve rispettare tutti i requisiti in materia di inquinamento acustico, come descritto nella pagina Adempimenti relativi all'inquinamento acustico.
Aprire un nuovo esercizio
L'apertura è consentita nei limiti previsti nei criteri di programmazione elaborati dall'Amministrazione per il rilascio di autorizzazioni alla somministrazione, costituenti parte del Regolamento per l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 01/03/2021), che ripartisce il territorio comunale in due zone (mappa zone).
L'apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande o il loro trasferimento non sono soggetti a parametri numerici o contingenti in tutto il territorio comunale tranne che nella ZONA 1;
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ZONA 1 Area delimitata come da planimetria all'interno della quale viene evidenziata l'area in cui sono ammesse nuove aperture previa presentazione di progetti di riqualificazione
- ZONA 2 Tutta la parte restante del territorio comunale
Trasferire un esercizio
Il trasferimento degli gli esercizi esistenti nell'ambito della ZONA 1 all'interno della stessa zona è consentito previo rilascio di apposita autorizzazione (D.Lgs. 222/2016 – Tab A). Qualora una via delimiti il perimetro di due diverse zone, entrambi i lati della stessa sono da considerare rientranti nella zona con previsioni più restrittive.
Per gli esercizi esistenti nelle tre piazze centrali (Erbe - Frutti e Signori) è consentito solo il trasferimento interno alle stesse previo rilascio di apposita autorizzazione.
Il trasferimento di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nell'ambito della ZONA 2 esclusivamente all'interno della stessa zona è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività.
Rilevare la proprietà o la gestione di un esercizio
Il subingresso (a seguito di cessione dell'attività, comprovata da atto di compravendita, affitto d'azienda od altro) in un'azienda di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività al Comune. Si può esercitare dalla data di presentazione della segnalazione.
Nel caso di cessazione della gestione dell'azienda di somministrazione (risoluzione di affitto d'azienda) il titolare può, alternativamente, procedere alla reintestazione o ad un nuovo affitto d'azienda, purchè il titolare risulti, nel momento della cessione/trasferimento, formalmente imprenditore (iscritto alla CCIAA).
In caso di variazioni societarie
Nel caso si sia verificata una variazione societaria, ovvero sia mutata la figura del soggetto titolare del requisito professionale (ad es. preposto), è sufficiente presentare una comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive (Suap).
In caso di variazioni della superficie di somministrazione
E' necessario presentare una Scia al Comune.
E' indispensabile:
- aver ottenuto l'agibilità/abitabilità;
- dichiarare che i locali sono sorvegliabili ai sensi del D.M. n.564/17.12.1992
- nei casi previsti dall'art. 9 del Regolamento:
a) comprovare la dotazione di parcheggi destinati alla clientela (locali con riferimento ai quali è stato attuato un cambio di destinazione d'uso, situati all'esterno del centro storico, nella misura minima di 4 mq. per ogni 10 di superficie);
b) dimostrare l'entità dell'impatto sulla viabilità, valutare il traffico indotto e la capacità del suo assorbimento (locali situati all'esterno del centro storico con superficie fruibile dal pubblico superiore a 500 mq).
La pratica deve essere presentata esclusivamente collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.
Attestazione versamento dei diritti di istruttoria come da tabella.
- Legge Regione Veneto n. 29 del 21 settembre 2007 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" e s.m..
- Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3642/C del 15.4.2011.
- Regolamento CE. 852/2004 sulla igiene dei prodotti alimentari
- D.G.R. n. 3710 del 20 novembre 2007 – avente ad oggetto: “D.G.R. del 11 aprile 2006, n. 1041: Modalità di Riconoscimento e Registrazione delle strutture di produzione, lavorazione, deposito, distribuzione, vendita e somministrazione alimenti”.
- D.G.R. n. 394 del 31 marzo 2020, "Aggiornamento delle procedure di notifica e registrazione ai sensi del regolamento CE n. 852/2004 ed introduzione della comunicazione ai sensi del D.Lgs. n 29/2017. Modifica alla D.G.R. n.3710 del 20 novembre 2007"
- Decreto del Ministero dell'Interno n. 564 del 17 dicembre 1992 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande".
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".
- R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – Tulps".
- R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 "Regolamento per l'esecuzione del Tulps".
- Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- L. 26.10.1995 n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico.
- Delibera Dir. Gen. Arpav n. 3 del 29 gennaio 2008 - linee guida che riportano i criteri da adottare per la elaborazione della documentazione di impatto acustico prevista all'articolo 8 della Legge n. 447 del 1995.
- Regolamento per l'arredo urbano e il decoro della città di Padova.
- Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.
LIMITAZIONE ORARIO:
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ordinanza sindacale n. 14 del 14/04/2015, che limita alle ore 2.00 l'orario delle attività di somministrazione di alimenti e bevande operanti nella zona soggetta a tutela e alle ore 5.00 l'orario delle medesime attività operanti oltre il perimetro della zona soggetta a tutela;
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ordinanza del Sindaco n. 70 del 29/12/2020 che stabilisce limitazioni dell’orario delle attività commerciali e artigianali presenti nell’area comparto Stazione Ferroviaria.
Nella zona innanzi delimitata l’orario massimo di apertura delle attività che effettuino, anche in forma accessoria, la somministrazione di alimenti e bevande (con esclusione della somministrazione non assistita) e che siano dotate di idonea area di somministrazione interna, presenti nelle aree, vie e località in oggetto, è fissato dalle 06.00 alle 24.00.
Riferimenti
Per la definizione dei requisiti, della documentazione e istruttoria di merito
Ufficio pubblici esercizi
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