Separazione e divorzio di fronte all'ufficiale di stato civile
Il servizio è rivolto ai cittadini e alle cittadine che hanno residenza nel Comune di Padova, hanno celebrato matrimonio presso il Comune di Padova o hanno il proprio matrimonio trascritto nel Comune di Padova in quanto celebrato con rito religioso o celebrato all'estero.
Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3,c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti.
L'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale.
L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.
La richiesta può essere presentata presso:
- il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
- il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
- il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.
FASE ISTRUTTORIA
I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio matrimoni stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.
REDAZIONE DELL'ACCORDO
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio matrimoni per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
CONFERMA DELL'ACCORDO
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio matrimoni, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.
Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo di comunicazione dati.
Con la firma dell'accordo si ottiene:
- la separazione
- il divorzio
- la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L'accordo di separazione e divorzio produce effetti solo se confermato.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data della sottoscrizione della conferma dello stesso.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio non è necessario l'atto di conferma: con la sottoscrizione del primo atto si producono gli effetti dichiarati.
Il costo consiste in un diritto fisso pari a € 16,00 che deve essere corrisposto prima della redazione dell'accordo.
Il pagamento può avvenire con una delle seguenti modalità:
- attraverso il sistema PagoPA/MyPay inserendo la causale: DIRITTO FISSO PER SEPARAZIONE/DIVORZIO.
La ricevuta generata dal sistema dovrà poi essere inoltrata all'indirizzo email divorzi@comune.padova.it oppure stampata e consegnata all'ufficio il giorno dell'appuntamento;
- per mezzo bollettino postale che viene consegnato dall’ufficio matrimoni.
Entrambi i moduli possono essere:
- consegnati all'ufficio matrimoni, previo appuntamento;
- trasmessi via email all'indirizzo divorzi@comune.padova.it.
Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge n. 55 del 6/05/2015
- Legge n. 162 del 10/11/2014
- D.M. del 27/02/2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001
- D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.
Riferimenti
Ufficio Matrimoni, Unioni Civili, Separazioni e Divorzi - Servizio Stato Civile
Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri
Comune di Padova