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Scia per agibilità - edilizia residenziale

Segnalazione certificata inizio attività
Ultimo aggiornamento: 05/12/2022
Indice
  • Descrizione
  • Chi può presentare la Scia per agibilità
  • Modalità di invio della pratica
  • Costi
  • Tempi
  • Normativa di riferimento
  • Contatti
Descrizione
Descrizione

La Scia per agibilità attesta l’esistenza, in un immobile, delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, la conformità degli impianti installati e degli interventi edilizi realizzati al progetto approvato.  
Deve essere sempre presentata in caso di interventi di nuova costruzione, di ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali ed in tutti i casi di interventi su edifici esistenti che hanno modificato le condizioni predette.
La Scia deve essere presentata entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori.

Può anche essere parziale, cioè riguardare:

  1. singoli edifici o singole porzioni della costruzione, a condizione che siano funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti riferiti alle parti comuni;
  2. singole unità immobiliari, a condizione che siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

La mancata presentazione della Scia determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
Dall’11 dicembre 2016, la presentazione della Segnalazione certificata di agibilità sostituisce la richiesta del certificato di agibilità e la attestazione di agibilità, come disposto dal D. Lgs 222 del 25/11/2016, che ha modificato il DPR 380/2001. 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA

Chi può presentare la Scia per agibilità
Chi può presentare la Scia per agibilità

Di norma la Scia è inviata dal titolare del permesso di costruire o da chi ha presentato la Scia.
Non sussistono, però, limitazioni al diritto di presentarla, che può essere esercitato da chi ne ha effettivamente interesse (ad esempio il nuovo proprietario dell’immobile).

Modalità di invio della pratica
Modalità di invio della pratica

​La pratica deve essere presentata collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it. 

Costi
Costi

La presentazione della Scia è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria pari a euro 70.

Tempi
Tempi

E' possibile utilizzare l'immobile dalla data della presentazione della segnalazione certificata completa della documentazione prevista.
Nel termine di 30 giorni dalla presentazione della Scia, l'Amministrazione comunale, nel caso di carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, prescrive le misure necessarie per l’adeguamento alla normativa vigente.

Normativa di riferimento
Normativa di riferimento
  • DPR 6/6/2001 n. 380,  artt. 24 e 26 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
  • Regolamento Edilizio, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 17/02/2020, aggiornato con Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 04/04/2022.
Contatti
Contatti

Ufficio Passi carrai e Agibilità/Impianti
via Frà Paolo Sarpi, 2 - 35138 Padova 
telefono 049 8204731
email: [email protected]


orario: accesso solo su appuntamento, che va richiesto con prenotazione online

​responsabile: arch. Mauro Geron
referenti:
arch. Alberto Chistè - telefono 049 8204731
dott. Andrea Casella - telefono 049 8204739

 

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