Rimesse di veicoli
Per rimessa si intende il luogo chiuso o all'aperto destinato alla custodia di veicoli (dalla bicicletta, alla roulotte/caravan) per la quale viene corrisposto un compenso per la sosta.
Gli esercenti di rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo.
Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia. L'annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche e non sussiste più l'obbligo della tenuta dell'apposito registro.
Per poter svolgere l’attività è necessario che il titolare (in caso di impresa individuale) o il legale rappresentante e gli altri soggetti elencati all’art. 2 del DPR 3.6.1998 n. 252 (nel caso di associazioni, società, consorzi):
- sia in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11, 12 e 131 del Regio Decreto n. 773 del 18.06.1931 (Tulps – Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza),
- non sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione per l’esercizio dell’attività di cui all’art. 10 della legge antimafia (L. 575 del 31.05.1965).
Requisiti dei locali
Per i locali sede dell’attività devono essere dichiarati/accertati i seguenti requisiti:
- disponibilità;
- rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d’uso dei locali ed ai regolamenti edilizi (con numero e data della Dichiarazione di Abitabilità o Agibilità e della Dichiarazione di Conformità dell’ultimo intervento edilizio oppure allegare un’asseverazione a firma di un tecnico abilitato corredata dei relativi elaborati);
- rispetto delle norme di polizia urbana, igienico sanitarie e di prevenzione incendi.
Se i locali ospitano più di nove automezzi dev’essere dimostrata la regolarità alla normativa di prevenzione incendi (D.M 92 del 16/02/1982).
Requisiti dell’area
Se l'attività viene svolta in luogo aperto la destinazione urbanistica dell'area deve consentire l'utilizzo della stessa a parcheggio (l’area recintata con accesso regolamentato deve essere dichiarata in catasto come unità immobiliare urbana di categoria D/8).
Per l’apertura, trasferimento (di proprietà o della gestione) dell’impresa, trasferimento di sede, ampliamento o riduzione, accorpamento, concentrazione di superfici di vendita occorre presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), esclusivamente in via telematica, completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione, delle attestazioni e degli elaborato tecnici richiesti, indicati sul modulo (come da articolo 19 della Legge 07/08/1990 n. 241 e dall’articolo 5 del DPR 07/09/2010 n. 160 - Regolamento Suap).
La presentazione della Scia, corredata dalla ricevuta rilasciata dal Suap consente di iniziare l’attività.
Cosa fare in caso di variazioni societarie
Nel caso si sia verificata una variazione societaria, ovvero sia avvenuta una trasformazione della Società, si deve comunicarlo al Comune, utilizzando l'apposito modulo, che deve contenere:
- l'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti indicati dalla Legge 31/05/1965 n. 575 (antimafia);
- l'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11, 12, 131 del Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931 (Tulps Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza).
La pratica deve essere presentata esclusivamente collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.
Attestazione versamento dei diritti di istruttoria come da Tabella.
- DPR 19/12/2001 n. 480 - Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.
- DPR 03/06/1998 n. 252 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
- Legge 15/03/1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
- Legge 07/08/1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Legge 31/05/1965 n. 575 - Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere.
- Tulps
Riferimenti
Per definizione dei requisiti, documentazione e istruttoria
Ufficio attività economiche