Ricorso contro le multe per violazioni al Codice della Strada
Il ricorso è l'atto con il quale il cittadino contesta la violazione addebitatagli ai sensi del Codice della Strada.
A seguito di contestazione immediata o di notificazione di copia del verbale di accertamento di infrazione alle norme del Codice della Strada, se si ritiene che la violazione sia ingiusta, è possibile fare ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Giudice di Pace territorialmente competente (cioè della località dove è stata rilevata l'infrazione).
- L'interessato ritiene di non aver commesso il fatto addebitatogli;
- il verbale è stato spedito oltre i termini previsti (90 giorni);
- il tipo di veicolo indicato non corrisponde a quello in sua proprietà e, pertanto, la targa è errata;
- il verbale non riporta le modalità di presentazione del ricorso;
- il verbale non riporta a chi spetta la somma da pagare e le relative modalità di pagamento;
- i riferimenti sono relativi a un veicolo venduto prima della data dell'infrazione.
ATTENZIONE: è inutile presentare ricorso sulla base del preavviso di contravvenzione che l'agente accertatore lascia sulle auto in sosta. Il ricorso può essere presentato solo dopo la notifica del verbale d'accertamento di infrazione (contestazione immediata o notifica di copia del verbale).
COME FARE RICORSO
Il trasgressore o gli altri soggetti responsabili, se non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, ed ENTRO 60 GIORNI dalla data di contestazione o notificazione del verbale, possono proporre ricorso al Prefetto di Padova, utilizzando apposito modulo di ricorso e allegando i documenti ritenuti idonei e/o chiedendo l'audizione personale.
Il ricorso va inoltrato in uno dei seguenti modi:
- con raccomandata a.r., o consegnato direttamente, al Comando Polizia Locale, via Gozzi, 32 - 35131 Padova;
- con raccomandata a.r. alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, piazza Antenore - 35121 Padova.
COSA SCRIVERE NEL RICORSO
Nel ricorso vanno indicate le generalità e i dati dell'autovettura, gli identificativi del verbale, i motivi per i quali si ritiene che la sanzione sia ingiusta e ogni altra informazione utile. Bisogna inoltre allegare copia del verbale e tutta la documentazione che possa provare la tesi sostenuta, nonché i nomi delle persone disponibili a testimoniare.
COSA FA IL PREFETTO
Pervenuto il ricorso, il comando di Polizia Locale deve trasmettere, entro il termine di 60 giorni, gli atti al Prefetto.
Il Prefetto si pronuncia, entro i successivi 120 giorni dalla data di ricezione del fascicolo da parte della Polizia Locale, come segue:
1. ricorso accolto - in questo caso il Prefetto emette una ordinanza motivata di archiviazione e provvede a trasmetterla al Reparto Polizia Procedure Sanzionatorie, il quale, a sua volta, ne dà comunicazione al ricorrente;
2. ricorso non accolto - in questo caso il Prefetto emette una ordinanza motivata con la quale impone il pagamento di una somma pari a metà del massimo della sanzione prevista per legge (circa il doppio della sanzione originaria) più le spese di accertamento e di notifica. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.
L'interessato può fare ricorso al Giudice di Pace contro la decisione del Prefetto entro 30 giorni, o 60 giorni se risiede all'estero, dalla data di notifica dell'ordinanza.
Il termine di 120 giorni per l'emissione dell'ordinanza s'interrompe in caso di richiesta di audizione e rimane sospeso fino alla data dell'audizione stessa.
L'ordinanza ingiunzione deve essere notificata entro 150 giorni dalla data della sua emissione (360 gg se il destinatario risiede all'estero).
Nel caso in cui il Prefetto non abbia, entro il termine su indicato di 120 giorni, emesso (firmato) l'ordinanza di ingiunzione di pagamento, il ricorso si considera accolto.
IMPUGNAZIONE IN CASO DI RIGETTO DEL PREFETTO
Contro il provvedimento con il quale il Prefetto respinge il ricorso, è possibile ricorrere al Giudice di Pace.
COME FARE RICORSO
In alternativa al ricorso proponibile al Prefetto, se non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, ed ENTRO 30 GIORNI dalla data di contestazione o notificazione del verbale, il trasgressore o gli altri soggetti responsabili possono proporre ricorso al Giudice di Pace di Padova. Il ricorso, da presentare con apposito modulo, va depositato direttamente presso l'ufficio di cancelleria, via Rezzonico, 31 - 35131 Padova o inoltrato tramite raccomandata a.r.; è necessario che sia stata regolarizzata la violazione con il tributo dovuto.
COSA SCRIVERE NEL RICORSO
Nel ricorso vanno indicati le generalità e i dati dell'autovettura, gli identificativi del verbale, i motivi per i quali si ritiene che la sanzione sia ingiusta e ogni altra informazione utile. Bisogna inoltre allegare copia del verbale e tutta la documentazione che possa provare la tesi sostenuta, nonché i nomi delle persone disponibili a testimoniare.
COSA FA IL GIUDICE DI PACE
Pervenuto il ricorso, la cancelleria del Giudice di Pace notifica al ricorrente (solo se residente nel Comune di Padova) la data fissata per l'udienza, notifica inoltre al Sindaco e, se lo ritiene il caso, al Prefetto o altro soggetto interessato, la data di fissazione dell'udienza e copia del ricorso, disponendo la comparizione e la produzione degli atti.
All'udienza il Giudice di Pace, sentite le parti, si pronuncia come segue:
1. ricorso accolto;
2. ricorso non accolto - in questo caso il Giudice di Pace rigetta il ricorso con possibile onere del pagamento delle spese di giudizio.
La sentenza del Giudice di Pace è appellabile in Tribunale.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Si sottolinea che né i giudici né il personale della cancelleria del Giudice di Pace possono fornire "consulenza" in materia. S'invitano pertanto gli interessati a non chiedere, nemmeno telefonicamente, informazioni o chiarimenti in tal senso.
Se, entro i termini previsti, non è stato proposto ricorso e/o non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo (cartella esattoriale) per una somma pari alla metà del massimo previsto per legge con aggiunte le spese di procedimento (secondo le modalità ed i termini richiamati dagli artt. 203 comma 3 e 206 del codice della strada, in relazione all'art. 27 della legge 24/11/81 n. 689).