Riconciliazione di coniugi separati davanti all'ufficiale di stato civile
Il servizio è rivolto ai coniugi separati.
Il codice civile prevede la possibilità per i coniugi separati di giungere a ripristinare i rapporti materiali e spirituali che caratterizzano la vita coniugale, mediante una dichiarazione personale e congiunta resa davanti all'ufficiale di stato civile, senza necessità di intervento da parte del giudice.
La competenza dell’ufficiale dello stato civile nel ricevere queste dichiarazioni è stata introdotta dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 63 co.1 let. g), mentre permane una competenza del notaio connessa all’esplicitazione di scelte patrimoniali specifiche.
Se i coniugi sono residenti all’estero potranno dichiarare la loro riconciliazione alle autorità diplomatiche o consolari italiane.
Presupposto per l’accoglimento di una dichiarazione di riconciliazione è che tra gli interessati esista una separazione personale conseguente ad un provvedimento di omologa di separazione consensuale, ad una sentenza di separazione giudiziale, ad un accordo di separazione dinanzi ad ufficiale dello stato civile oppure a convenzione di negoziazione assistita da avvocati.
Nel caso in cui i coniugi, raggiungano un nuovo accordo che li porti a far cessare lo stato di separazione, è possibile per loro rivolgersi, in alternativa:
- all’ufficiale dello stato civile del Comune dove fu celebrato il matrimonio;
- all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza;
- all’autorità diplomatica o consolare italiana del luogo di residenza all’estero;
- al notaio (la riconciliazione può essere contenuta anche nell’atto notarile con cui i coniugi stipulano o modificano convenzioni di contenuto patrimoniale).
Le dichiarazioni rese all’estero verranno trascritte ed annotate nei registri in Italia, come stabilito dal Ministero dell'Interno.
Per la procedura avanti all'ufficiale di stato civile, i coniugi devono compilare e sottoscrivere il Modulo con i propri dati personali e quelli relativi al matrimonio e alla separazione, ed inviarlo con allegati copia dei documenti identificativi all’indirizzo email divorzi@comune.padova.it
I coniugi verranno ricontattati dall’ufficio per fissare l’appuntamento per la redazione dell’atto di riconciliazione.
Al momento della redazione dell'atto i coniugi dovranno specificare la data in cui è avvenuta la riconciliazione, anche anticipatamente alla data della stesura dell'atto stesso.
L'Ufficiale dello stato civile una volta formulato l'atto, provvede all'annotazione della riconciliazione a margine dell'atto di matrimonio. Gli interessati possono chiedere l’estratto di matrimonio contenente le annotazioni, compresa la riconciliazione.
La dichiarazione di riconciliazione viene ricevuta dall'ufficiale di stato civile immediatamente con la stesura dell'atto.
Il rilascio è gratuito.
E' necessario presentarsi di persona all'ufficio matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi, che riceve solo su appuntamento (tel. 049 8205705 - attivo da lunedì a venerdì dalle 12:30 alle 13:30).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Riferimenti
Ufficio Matrimoni, Unioni Civili, Separazioni e Divorzi - Servizio Stato Civile
Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri
Comune di Padova