Registro dei crediti edilizi (Recred)
Il Comune di Padova ha istituito il Registro dei crediti edilizi (denominato anche Recred).
Il Registro viene implementato successivamente all'approvazione di un accordo pubblico-privato ed al riconoscimento di un credito.
REGISTRO ONLINE
Il Registro dà attuazione:
- all'art.17, comma 5, della Legge regionale n. 11 del 24/04/2004,
- agli articoli 13.6 e 13.7 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di assetto del territorio,
- agli articoli 15.4 e 15.5 delle Norme tecniche di attuazione del Piano degli interventi.
Il Settore Urbanistica e Servizi Catastali conserva e aggiorna il Registro.
Normativa di riferimento
- Deliberazione della Giunta comunale n.418 del 09/07/2019.
- Deliberazione del Commissario Prefettizio nella competenza del Consiglio comunale n. 2 del 31/01/2017.
- L.R. n. 11 del 24/04/2004 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
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Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
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Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
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Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
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Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
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Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
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conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
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del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
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Riferimenti
Settore Urbanistica e Servizi Catastali - Comune di Padova