Registro dei crediti edilizi (Recred)
A tutta la cittadinanza.
Si definisce credito edilizio la capacità edificatoria riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica, energetica, idraulica ed ambientale. Il credito viene anche riconosciuto nel caso di interventi di riordino delle zone agricole ovvero a seguito di compensazioni urbanistiche previste nel caso di aree e/o edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio.
Il Comune di Padova ha istituito il Registro dei crediti edilizi (denominato anche Recred).
Il Registro è liberamente consultabile e costituito da un database elettronico gestito tramite il Sistema informativo territoriale (SIT), è tenuto costantemente aggiornato dal Settore competente per di garantire l’informazione e la pubblicità circa lo stato dei diritti edificatori.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
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L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
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approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
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L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
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L'intero territorio comunale.
Non sono necessari documenti per accedere al servizio.
La consultazione del Registro è gratuita.
Gli iscritti al Registro che intendono trasferire dei crediti edilizi devono presentare apposita comunicazione di trasferimento all'ufficio competente.
Gli iscritti al Registro possono anche presentare una domanda di certificato di credito edilizio.
Gl interessati alla demolizione di un manufatto incongruo devono comunicarlo all'ufficio competente.
Per il trasferimento dei crediti presentare la comunicazione di avvenuto trasferimento di crediti edilizi .
Per ottenere il certificato dei crediti presentare la domanda di certificato di credito edilizio .
Per gli interventi demolitori presentare la dichiarazione di avvio di intervento demolitorio di mnufatto incongruo.
Si può ottenere:
- il certificato di crediti;
- l’iscrizione nel registro.
- informazioni tecniche per l'eventuale acquisto di crediti edilizi.
Il Registro dei crediti edilizi viene aggiornato successivamente ad uno specifico procedimento amministrativo ed al riconoscimento di un credito.
Il Settore Urbanistica e Servizi Catastali conserva e aggiorna il Registro.
Il certificato di credito edilizio verrà rilasciato nei termini di legge, entro 30 giorni dalla data della presentazione.
Per la domanda di certificato di credito edilizio è necessario il pagamento dell'imposta di bollo di 32 euro (16 euro per la domanda e 16 euro per il certificato).
Per la comunicazione di avvenuto trasferimento di crediti edilizi è necessario il pagamento dell'imposta di bollo di 16 euro.
E' possibile pagare l'imposta di bollo con il sistema PagoPA.
Nei casi in cui è necessaria la presentazione dei moduli descritti nel paragrafo "Cosa serve", è necessario che tutta la documentazione richiesta venga inviata all'indirizzo pec urbanistica@pec.comune.padova.it .
Attenzione: chi avesse domande specifiche relative ad un intervento deve prendere appuntamento online.
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26/04/2023
- L.R. n. 11 del 24/04/2004 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".
- D.lgs.n.33 del 14/03/2013, art. 39 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
Riferimenti
Settore Urbanistica e Servizi Catastali - Comune di Padova