Procedimento per la liquidazione del tributo giornaliero sui rifiuti (IUC – TARI giornaliera)
Breve descrizione del tributo:
Liquidazione del tributo in base a tariffa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti urbani o assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo asporto rifiuti.
La quantificazione del tributo dovuto, attraverso appositi elenchi, è trasmesso all'ente gestore del servizio Acegas Aps Amga Spa, a cui compete la predisposizione della bolletta con la richiesta di pagamento che trasmette al singolo contribuente.
Riferimenti normativi utili
Legge 27 dicembre 2013 n. 147
D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158
Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e s.m.i.
Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella Legge 22.12.2011 n. 214
Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC TARI)
Regolamento generale delle Entrate Tributarie
Regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale
Ufficio responsabile dell’istruttoria
U.O.S. Unità Operativa Semplice - Canone unico patrimoniale, Prato della Valle, 98/99 Padova
Tel. 049 8205814
Email tributi.riscossione@comune.padova.it
Pec canoneunicopatrimoniale@pec.comune.padova.it
Nome del responsabile del procedimento, telefono, email a cui rivolgersi per informazioni relative al procedimento
dott. Campregher Giordano, tel. 049 8205875, email campregherg@comune.padova.it
Settore competente, nome del dirigente, telefono, email e /o Pec
Settore Tributi e Riscossione Dirigente dott.ssa Maria Pia Bergamaschi Tel. 0498205800 - Prato della Valle 98/99, Padova
Email tributi.riscossione@comune.padova.it
Pec tributi@pec.comune.padova.it
Ufficio a cui rivolgersi per informazioni, modalità per ottenere informazioni relative al procedimento
recapiti
Azioni previste ed attuate per il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento
Verifiche periodiche mediante estrazione di dati dalla procedura informatica.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge a favore dell’interessato e modi per attivarli
Reclamo - Ricorso: Ai sensi del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546 contro la bolletta emessa da Acegas Aps Amga Spa. può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, con sede a Padova in via N. Tommaseo, 60, tenendo presente che i termini da rispettare per l'attivazione del contenzioso sono:
- 60 giorni dalla ricezione della bolletta per la proposizione del ricorso, da inoltrare, a mezzo consegna diretta, spedizione o notifica ad AcegasApsAmga S.p.A.
- Salvo quanto più sotto specificato, 30 giorni dalla data di proposizione del ricorso per la costituzione in giudizio, mediante deposito presso la Commissione Tributaria Provinciale di un esemplare del ricorso già inoltrato all’ente gestore AcegasApsAmga S.p.A, unitamente alla fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
In base all’art. 17 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e s.m.i. per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica. Si applica la sospensione feriale dei termini processuali.
Nei 30 giorni successivi al termine sopra indicato, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità, con le modalità sopra illustrate.
Riesame della liquidazione-bolletta: Qualora il contribuente sia in possesso di dati difformi da quelli contenuti nella bolletta, può presentare all'ufficio una motivata richiesta di riesame, allegando l'eventuale documentazione a comprova di quanto sostenuto.
Sostituto del responsabile del procedimento in caso di inerzia (nome, tel, email e /o pec) e modalità per attivare l’intervento
Le disposizioni in materia di sostituto del responsabile del procedimento in caso di inerzia non si applicano ai procedimenti tributari, ai sensi dell'art. 1, co. 2, del D.L. 5/2012.
Ufficio competente per l’eventuale accesso diretto di dati da parte di altre pubbliche amministrazioni e controlli sulle autodichiarazioni rese nel corso del procedimento (tel, email):
recapiti
Il contenuto della pagina è a cura del Settore Tributi e Riscossione
Capo Settore dott.ssa Maria Pia Bergamaschi
telefono: 049 8205800