Procedimento di rimborso/compensazione imposta comunale sulla pubblicità
breve descrizione del procedimento:
L'Imposta comunale sulla pubblicità (Icp) è rimasta in vigore fino al 31/12/2020 (dal 01/01/2021 è stata sostituita dal Canone unico patrimoniale).
Verifica della regolarità della posizione del contribuente a seguito di istanza di parte, entro cinque anni dal giorno del pagamento, finalizzata al rimborso di quanto pagato in eccedenza a titolo di imposta di pubblicità e diritti di pubbliche affissioni.
riferimenti normativi utili:
- Fino al 31/12/2020, D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.
- disposizioni contenute nei Regolamenti comunali pubblicità;
- Dall' 1 gennaio 2021, L. 27/12/2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020)
- Legge 27 dicembre 2006 n. 296
- L. 27 luglio 2000 n. 212 (statuto del contribuente)
- Regolamento generale delle entrate tributarie
- Decreti Legislativi 18/12/1997 n. 471, 472, 473 e successive modificazioni
ufficio responsabile dell'istruttoria:
U.O.S. Unità Operativa Semplice - Stralcio Icp, Prato della Valle, 98/99, 35123 Padova
Tel. 049 8205814
nome del responsabile del procedimento, telefono, email e/o pec:
Dr.ssa Chiara Scarin, Tel. 049 8205832, email scarinc@comune.padova.it
pec tributi@pec.comune.padova.it
allegati all'istanza e modulistica,
modulo domanda di rimborso
modulo domanda di compensazione
ufficio a cui rivolgersi per informazioni (orari, indirizzo, tel., email e/o pec):
U.O.S. Unità Operativa Semplice - Stralcio Icp, Prato della Valle, 98/99, 35123 Padova
Tel. 049 8205814
email tributi.riscossione@comune.padova.it
pec tributi@pec.comune.padova.it
modalità per ottenere informazioni relative al procedimento:
come sopra
termine di conclusione del procedimento, norma di riferimento e altri termini procedimentali rilevanti:
180 gg dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso (art. 1, c.164, L. 296/06)
Evasione istanza di riesame: 30 giorni dalla data di presentazione del riesame (art. 2 L. 241/1990), Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Padova, capo IV Autotutela)
azioni previste ed attuate per il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento:
Verifica mensile tramite estrapolazione dati del sistema informatico tributario utilizzato.
Estrazione mensile delle istanze di riesame pervenute al protocollo generale.
casi in cui il provvedimento finale può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato o può concludersi con il silenzio-assenso dell'Amministrazione:
Il mancato riscontro, nel termine sopra indicato, dell'istanza di rimborso ha valore di diniego del rimborso stesso (silenzio – rifiuto).
strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge a favore dell'interessato e modi per attivarli:
Ai sensi del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546 e ss.mm.ii. contro l'avviso di rimborso è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Padova entro 60 giorni dalla data di notifica.
"Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto" ( art 21 D.Lgs. 546/1992).
La notifica e il successivo deposito del ricorso presso la Corte di Giustizia tributaria devono essere eseguiti esclusivamente in modalità telematica. Tale obbligo non sussiste per i contribuenti che stanno in giudizio senza difensore per le controversie fino a € 3.000.
In caso di utilizzo della modalità telematica, il ricorso, munito di firma digitale, deve essere notificato al Comune di Padova esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo tributi@pec.comune.padova.it.
In base all'art. 17 bis del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e ss.mm. e ii. per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa; il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica. Si applica la sospensione feriale dei termini processuali.
La mancata presentazione del ricorso, entro i termini di cui sopra, rende definitivo l’avviso di rimborso.
Riesame: la presentazione della richiesta di riesame non sospende i termini per il ricorso avverso l'avviso di rimborso.
sostituto del responsabile del procedimento in caso di inerzia (nome, tel. email e/o pec) e modalità per attivare l'intervento:
Le disposizioni in materia di sostituto del responsabile del procedimento in caso di inerzia non si applicano ai procedimenti tributari ai sensi dell'art. 1, co. 2, del DL 5/2012, convertito con L. 04 aprile 2012, n. 35.
ufficio competente per l'eventuale accesso diretto ai dati da parte di altre pubbliche amministrazioni e controlli sulle autodichiarazioni rese nel corso del procedimento:
U.O.S. Unità Operativa Semplice - Stralcio Icp, Prato della Valle, 98/99, 35123 Padova, tel. 049 8205814
email tributi.riscossione@comune.padova.it
pec tributi@pec.comune.padova.it
Il contenuto della pagina è a cura del Settore Tributi e Riscossione
Capo Settore dott.ssa Maria Pia Bergamaschi
telefono: 049 8205800