Piscine (attività Suap)
Si definisce "piscina" un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell’acqua contenuta nelle vasche.
E’ necessario operare una distinzione tra:
- piscine pubbliche propriamente dette, alle quali può accedere una pluralità indistinta di persone, generalmente previo pagamento di un corrispettivo;
- piscine ad uso collettivo, ossia quelle inserite in strutture già adibite in via principale ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti, soci (ad esempio: pubblici esercizi; attività ricettive turistiche e agrituristiche; collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo, ecc. palestre, centri estetici e simili; circoli, associazioni);
- piscine di uso privato (ad esempio, quelle situate all'interno di abitazioni).
Gli impianti riconducibili alla categoria di cui alla lettera a) rientrano nella nozione di "stabilimento di bagni" e sono pertanto soggetti al rilascio della licenza.
Inoltre, laddove sia previsto il pagamento di un biglietto d’ingresso, ovvero si tratti di impianti sportivi in cui si organizzino avvenimenti agonistici ai quali il pubblico può assistere, è necessario ottenere, da parte del Settore Sicurezza, Salute, Prevenzione e Grandi Eventi, il rilascio dell’agibilità nonché, se l’evento assume il carattere di pubblico spettacolo gestito in forma imprenditoriale, della licenza (art. 68 del Tulps).In una piscina aperta al pubblico è indispensabile la presenza continua di personale adibito al salvataggio in un numero che deve essere in relazione alla quantità ed alla superficie delle vasche, nonché al loro affollamento. Gli assistenti bagnanti abilitati al servizio di salvataggio vigilano ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali adiacenti.
L’esercente è altresì obbligato a provvedere al Servizio di Pronto Soccorso (art. 156 r.d. 6.5.1940 n. 635). Nel locale ad esso adibito le attrezzature devono essere sempre in perfetta efficienza ed immediatamente utilizzabili.
Gli aspetti igienico-sanitari per la costruzione e manutenzione delle piscine sono definiti dall’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 16.1.2003.
Requisiti soggettivi
Per poter svolgere l'attività è necessario che non sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione per ottenere o mantenere licenze od autorizzazioni di polizia o di commercio (ai sensi della legge 31.5.1965 n. 575 normativa antimafia):
- nel caso di impresa individuale, a carico del titolare e dei soggetti indicati nell'art. 10 della l. 31.5.1965 n. 565;
- nel caso di associazioni, società, consorzi, a carico dei legali rappresentanti e degli altri soggetti elencati dall'art. 2 del d.P.R. 3.6.1998 n. 252.
E' inoltre indispensabile che non sussistano i motivi ostativi (art.i 11,12 e 92 del Tulps, r.d. 18.6.1931 n.773):
- nel caso di impresa individuale, a carico del titolare;
- nel caso di associazioni, società, consorzi, a carico dei legali rappresentanti e degli altri soggetti elencati dall'art. 2 del d.P.R. 3.6.1998 n. 252.
Requisiti degli impianti
Sono definiti nell'allegato 1 dell'Accordo 16 gennaio 2003 "Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio".
Per poter aprire una piscina di categoria A, vale a dire piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica, che comprende le seguenti tipologie:
a/1) piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali);
a/2) piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili ) nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa;
a/3) gli impianti finalizzati al gioco acquatico
deve essere presentata una segnalazione certificata di inizio attività al Suap del Comune di Padova da parte:
- del titolare in caso di ditta individuale;
- del legale rappresentante in caso di società.
La presentazione della Scia consente l’inizio immediato dell’attività.
L’eventuale variazione di superficie o societaria è anch’essa assoggettata a Scia.
La pratica deve essere presentata collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.
- Tulps, r.d. 18.6.1931 n. 773
- Regolamento di esecuzione del Tulps, r.d. 6.5.1940 n. 635 (Titolo III)
- Accordo Stato-Regioni del 16.1.2003
- Delibera Giunta regionale 18 aprile 2003 n. 1173 (recepimento dell'accordo).
Riferimenti
Per la definizione dei requisiti, della documentazione e istruttoria di merito
Ufficio pubblici esercizi
Prenotazione appuntamenti