Impianti di riscaldamento
L'impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale (riscaldamento) ed estiva (raffrescamento) degli ambienti quali ad es. le abitazioni, i negozi, gli uffici, etc.
Sono impianti termici, oltre alle caldaie a gas o gasolio, anche i caminetti, le stufe a biomassa legnosa/pellet, le pompe di calore, i climatizzatori, etc., indipendentemente dalla loro potenza e dalla loro alimentazione. Per questi apparecchi, dal 2 gennaio 2015, è obbligatoria la registrazione del relativo libretto di impianto sul catasto regionale Circe - Catasto impianti e rapporti di controllo di efficienza energetica.
Non sono considerati impianti termici gli impianti destinati alla sola produzione di acqua calda sanitaria in singole unità immobiliari ad uso residenziale.
Gli impianti di riscaldamento, in particolare quelli a biomassa legnosa, rappresentano una delle principali fonti di inquinamento atmosferico. Una corretta manutenzione ed un’attenta gestione dell’impianto termico consentono di contenere i consumi di energia negli edifici e le relative emissioni, obiettivi che la norma persegue, imponendo obblighi per i responsabili di impianto, i manutentori e gli Enti controllori.
Il responsabile dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione degli impianti termici è l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.
E' possibile delegare la responsabilità ad un cosiddetto “Terzo responsabile”, ossia una persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, mediante atto scritto. Deve essere compilata la scheda 3 del libretto di impianto registrato nel catasto informatizzato Circe. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici deve:
- rispettare il periodo annuale, l'orario giornaliero di accensione ed il mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti;
- far eseguire, da una ditta abilitata (manutentore), gli interventi di controllo generale dell’impianto, la manutenzione, il controllo dei fumi di combustione (se previsti) e la redazione del controllo dell'efficienza energetica secondo le seguenti scadenze:
Per il controllo e la manutenzione, secondo la frequenza prevista dall'art. 7 del D.P.R. 74/2013 e pertanto, nell’ordine, con la periodicità indicata nelle istruzioni tecniche, disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto o nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello, elaborate dal fabbricante o ancora dalle norme UNI, riportate dal manutentore nel Libretto di impianto.
Per il controllo dell'efficienza energetica, ad ogni intervento di controllo e manutenzione ed inoltre secondo quanto indicato all'art. 8 del DPR 74/2013 ossia: all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore, nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore o nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica; al termine degli interventi devono essere compilate le apposite schede nel Libretto di impianto;
- essere in possesso del "Libretto di impianto" (è sempre possibile per il responsabile visualizzare su Circe il proprio libretto di impianto ed i rapporti di controllo di efficienza energetica, tramite il codice catasto e il codice chiave comunicati dall'installatore o dal manutentore oppure anche tramite Spid;
- firmare e conservare il rapporto di controllo, compilato dal tecnico, al termine di ogni operazione di manutenzione.
Il manutentore dell'impianto termico ha l'obbligo di:
- eseguire la manutenzione, il controllo dei fumi di combustione (se previsti) e il controllo dell'efficienza energetica secondo quanto previsto dalla norma;
- compilare, il libretto di impianto nelle sezioni utili alla descrizione dell’impianto, inclusa la descrizione e la frequenza degli interventi di manutenzione e riportare i risultati degli interventi. Va aggiornato anche il libretto registrato nel catasto Regionale degli impianti termici Circe;
- compilare il rapporto di controllo di efficienza energetica alle scadenze previste dalla norma e caricarlo sul catasto Regionale degli impianti termici Circe;
- comunicare al responsabile di impianto i codici (catasto e chiave) dell'impianto registrato in Circe.
Dal 2 gennaio 2015 deve essere utilizzato l'applicativo Circe - Catasto impianti e rapporti di controllo di efficienza energetica per la registrazione, gestione e costante aggiornamento dei libretti d'impianto e dei rapporti di controllo di efficienza energetica.
La Regione del Veneto ha delegato al Comune, in veste di autorità competente, la funzione di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione sul proprio territorio.
A tale scopo l’Ente svolge attività di accertamento, ispezioni e quanto necessario all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, anche avvalendosi di un organismo esterno con specifica competenza tecnica.
Le verifiche ispettive presso gli impianti termici vengono sempre preannunciate tramite lettera, su carta intestata del Comune di Padova; la comunicazione contiene il nome del verificatore che effettuerà il controllo, il suo recapito telefonico nonché l'indicazione del giorno e dell'ora in cui il controllo verrà effettuato. I verificatori incaricati si presentano all'utente muniti di documento di riconoscimento.
L’Ente richiederà l’adeguamento dell’impianto alla normativa nel caso si rilevino anomalie e informerà gli enti preposti (VVF, INAIL) per eventuali anomalie di competenza.
In linea generale gli impianti di riscaldamento a Padova possono essere accesi dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore giornaliere, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno (Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16 aprile 2013).
Per alcune tipologie di edifici quali: ospedali, case di cura, asili nido, non sono previste limitazioni né relativamente al periodo né alla durata massima giornaliera di accensione; per la sola durata massima giornaliera il decreto prevede altre specifiche deroghe. Al di fuori del periodo annuale, sopra indicato, l’accensione è consentita per massimo metà delle ore, solamente in presenza di situazioni climatiche che lo giustifichino. Per autorizzare l’accensione di tali impianti per oltre la metà delle ore, è necessario un provvedimento del Sindaco.
Per gli impianti alimentati a biomassa legnosa sono previste limitazioni annuali disposte con Ordinanza del Sindaco in applicazione dell’Accordo di Bacino Padano e del Pacchetto regionale di misure straordinarie per il contrasto all’inquinamento atmosferico. Dall'1 ottobre al 30 aprile non è consentita l’accensione di generatori a biomassa legnosa, classificati una o due stelle (secondo il D.M. n. 186/2017) se presente nell’immobile un impianto di riscaldamento alternativo (caldaia a gas, caldaia a gasolio, pompa di calore, etc…).
E’ vietato l’utilizzo anche dei generatori classificati tre stelle, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, con il raggiungimento del livello di allerta per il PM10 - arancio e rosso.
Durante il funzionamento degli impianti di riscaldamento, la temperatura media dell'aria nei diversi ambienti riscaldati di ogni singola unità immobiliare, stabilita dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16 aprile 2023, è ridotta di uno o due gradi a seconda del livello di allerta per l'inquinamento atmosferico, in virtù dell'Ordinanza del Sindaco n. 58 del 27/09/2024 che applica l’accordo di Bacino Padano e il pacchetto regionale di misure straordinarie per il contrasto all’inquinamento atmosferico, così come prorogato dalla D.G.R.V n.786 del 12 luglio 2024.
Con il livello di allerta per il PM10 - verde la temperatura media non può superare:
- i 19°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad abitazioni, uffici, attività ricreative o di culto, attività commerciali, attività sportive e attività scolastiche;
- i 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili.
Con il livello di allerta 1 - arancio e con il livello di allerta 2 - rosso, il limite è abbassato a 18°C con + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad abitazioni, uffici, attività ricreative o di culto, attività commerciali, attività sportive e attività scolastiche.
Sono fatte salve le eccezioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16 aprile 2013.
- L. n. 10 del 9 gennaio 1991 "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia d'uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili d'energia".
- D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici al fine del contenimento dei consumi d'energia", in attuazione dell'art. 4 comma 4 delle Legge n.10/91” e ss.mm.ii.
- D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e ss.mm.ii.
- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale".
- D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 " Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari".
- Decreto 10 febbraio 2014 "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013".
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1363 del 28 luglio 2014 “Approvazione delle disposizioni attuative sugli adempimenti previsti per gli impianti di climatizzazione degli edifici dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 e dai Decreti 10 febbraio 2014 e 20 giugno 2014 del Ministro dello sviluppo economico. Riapprovazione del libretto di impianto”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2569 del 23 dicembre 2014 “Istituzione ed attivazione del catasto unico regionale degli impianti termici denominato "CIRCE - Catasto Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica", in attuazione delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74, regolamento in materia di impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.
- DGRV n. 836/2017 “Approvazione del nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”.
- DGRV n. 238/2021 "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea". Indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure” prorogato dalla D.G.R.V. n. 786/2021
Riferimenti
Ufficio riduzione dell’inquinamento atmosferico e tutela della risorsa idrica - Comune di Padova
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