Deroga ai limiti di rumorosità ambientale per cantieri e manifestazioni temporanee
L'autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale per cantieri e manifestazioni temporanee contiene le prescrizioni per limitare il più possibile il disturbo a terzi.
L'autorizzazione deve essere richiesta:
- dal responsabile dell'impresa che esegue lavori di cantiere per l'uso di macchinari e/o attrezzi rumorosi;
- dal soggetto avente potere di rappresentanza della Ditta/Società/Associazione che organizza/gestisce una manifestazione o spettacolo, in qualsiasi caso di emissioni sonore.
ATTENZIONE: per ottenere la deroga per le attività rumorose, tutti i soggetti con partita Iva sono tenuti a presentare le pratiche solo online attraverso il portale Impresa in un giorno.
Agli articoli 24, 25 e 26 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose sono riportati i criteri generali, i limiti e gli orari per l'esecuzione delle attività dei cantieri edili, stradali ed assimilati.
Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
L'attivazione di cantieri edili, stradali ed assimilati con le seguenti caratteristiche:
- durata non superiore a 6 mesi;
- ubicazione a distanze superiori a 100 metri da ospedali, case di cura, case di riposo, scuole;
- rispetto degli orari e dei limiti sonori previsti, in deroga, dal Regolamento,
è autorizzata mediante inoltro di apposita autocertificazione da presentare attraverso il portale Impresa in un giorno, almeno 10 giorni prima dell'inizio lavori.
L'autocertificazione deve contenere, per quanto possibile, le schede tecniche dei macchinari/attrezzature da impiegare.
Domanda
Nel caso in cui un'attività cantieristica, edile, stradale o assimilabile, sia contraddistinta anche da una sola delle seguenti caratteristiche:
- durata superiore a 6 mesi;
- ubicazione a distanza uguale o inferiore a 100 metri da scuole, ospedali, case di cura, case di riposo;
- si presume possa comportare il superamento di limiti sonori previsti, in deroga, dal Regolamento,
l'autorizzazione in deroga può essere concessa solo in riscontro a specifica domanda che deve essere trasmessa attraverso il portale Impresa in un giorno, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
Nel caso di richiesta di integrazioni, i termini dell'istruttoria rimangono sospesi fino alla completa integrazione della pratica.
La domanda deve essere obbligatoriamente corredata dalla documentazione previsionale d'impatto acustico (VPIA) redatta da tecnico competente in acustica iscritto a ENTECA, secondo quanto specificato ai relativi articoli del regolamento: in particolare deve comprendere anche la descrizione delle misure di mitigazione acustica che si intendono porre in atto, una planimetria dell'area, il crono-programma dei lavori e copia della certificazione CE delle attrezzature impiegate.
Agli articoli 31, 32, 33 e 34 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose sono previsti i limiti, gli orari, la durata delle varie tipologie di manifestazioni e le prescrizioni generali.
Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
Lo svolgimento sul territorio comunale di manifestazioni temporanee in luogo pubblico, o aperto al pubblico, con le seguenti caratteristiche:
- effettuate per complessivi 15 giorni per anno solare, previsti per ogni area;
- collocate in aree poste a non meno di 100 metri da ospedali, case di cura, case di riposo;
- che si prevede rispettino gli orari ed i limiti di emissione acustica previsti, in deroga, dal Regolamento,
è autorizzato mediante inoltro di apposita autocertificazione da presentare attraverso il portale Impresa in un giorno, almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione.
L'autocertificazione deve contenere in allegato la planimetria con indicate le sorgenti di diffusione sonora utilizzate e il programma della manifestazione.
Domanda
Nel caso in cui una manifestazione, per eccezionali e documentati motivi di carattere artistico, socioculturale e/o di pubblico interesse, non possa rientrare tra i parametri succitati e pertanto comporti una delle seguenti situazioni:
- si svolga in un'area per un periodo tale da comportare il superamento del limite massimo di 15 giorni complessivi, per sito, per anno solare;
- si svolga in un'area collocata a meno di 100 m da ospedali, case di cura, case di riposo;
- si presume possa comportare il superamento di limiti sonori previsti dal presente Regolamento;
- si svolga oltre l'orario previsto dal Regolamento per le manifestazioni;
l'autorizzazione in deroga potrà essere concessa solo in riscontro a specifica domanda che deve essere trasmessa mediante il portale Impresa in un giorno, almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.
Nel caso di richiesta di integrazioni, i termini dell'istruttoria rimangono sospesi fino alla completa integrazione della pratica.
La domanda deve essere obbligatoriamente corredata dalla "valutazione previsionale d'impatto acustico (VPIA)" redatta da un tecnico competente in acustica iscritto a ENTECA, secondo quanto specificato ai relativi articoli del regolamento: in particolare deve comprendere anche la descrizione dell'attività e delle misure di mitigazione acustica che si intendono porre in atto, una planimetria dell'area, con indicazione della posizione delle sorgenti sonore e del loro orientamento, il programma della manifestazione e per quanto possibile, copia delle schede tecniche delle sorgenti rumorose.
Nel caso in cui questo termine non dovesse essere rispettato, il Settore Ambiente e Territorio non garantisce l'emanazione del provvedimento nei tempi richiesti.
Bollo da euro 16,00 sia per la domanda che per l'autorizzazione.
Gli eventuali importi delle spese di istruttoria, previste dal regolamento, saranno stabilite con apposito atto.
Il regolamento per la disciplina delle attività rumorose (art. 49) prevede sanzioni per chi non rispetta quanto previsto per le attività temporanee. In particolare per chi avvia attività rumorose senza aver presentato la dichiarazione o le integrazioni richieste, o senza aver ottenuto l'autorizzazione, o per chi non rispetta le prescrizioni.
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 17 gennaio 2011 e ss.mi. "Regolamento per la disciplina delle attività rumorose".
- L.R. n. 21 del 10 maggio 1999 "Norme in materia di inquinamento acustico".
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 2012/1 del 23 gennaio 2012 "Aggiornamento Classificazione Acustica Comune di Padova"
- D.P.C.M. del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
- L. n. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
Riferimenti
Settore Ambiente e Territorio - Ufficio inquinamento acustico
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