Copia integrale dell'atto di unione civile
Per copia integrale si intende la copia dell'atto inserito nei registri di stato civile e può essere rilasciata solo nei seguenti casi:
- a seguito di costituzione di unione civile avvenuta nel Comune di Padova;
- a seguito di costituzione di unione civile avvenuta altrove, ma trascritta nei registri di stato civile del Comune di Padova (di norma l'atto viene trascritto se almeno uno delle parti dell’unione civile era residente nel Comune di Padova al momento della costituzione).
- la persona a cui si riferisce l'atto;
- la persona che comprova l'interesse personale e il rilascio non è vietato dalla legge.
Richiesta presentata attraverso l'apposito modulo, scaricabile dalla sezione Link di questa pagina.
Il modulo può essere presentato in uno dei seguenti modi:
- consegna a mano all'ufficio Anagrafe centrale o di quartiere, unitamente ad un documento di identità valido;
inviato per posta a: Comune di Padova Ufficio Archivio di Stato civile - Ufficio Postale Padova Centro - Casella Postale aperta - 35122 Padova, allegando copia di un documento di identità valido;
- trasmesso via email al seguente indirizzo: [email protected], allegando copia di un documento di identità valido;
- trasmesso via pec all'indirizzo [email protected]
Per documenti da produrre all'estero per i quali sia prescritta la legalizzazione, dopo il rilascio l'interessato dovrà rivolgersi all'ufficio legalizzazioni della Prefettura di Padova.
Entro 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Per le costituzioni di unione civile avvenute altrove il rilascio è condizionato dai tempi necessari per la registrazione degli atti trasmessi dagli uffici competenti.
Nei casi di consegna a domicilio, se il documento necessita di legalizzazione, sono richiesti in media ulteriori 10 giorni lavorativi in aggiunta ai tempi di rilascio sopra indicati.
Il rilascio è gratuito.
- Al richiedente o suo incaricato che esibisca il proprio documento di riconoscimento valido;
- con spedizione in contrassegno (con costo a carico del destinatario);
- mediante busta affrancata trasmessa dal richiedente;
- via pec (solo per Avvocati e Notai).
ATTENZIONE: non si effettua invio all'estero del documento richiesto se non in casi in cui siano vigenti specifici accordi o convenzioni con lo Stato. Il richiedente potrà avvalersi delle modalità indicate ai punti precedenti mediante persona incaricata, domiciliata o residente in Italia
- Legge n. 76 del 20 maggio 2016;
- Regolamento generale sulla protezione dei dati GPDR 679/2016;
- Legge n. 183 del 12 novembre 2011;
- Regolamento sull'attività e i procedimenti amministrativi approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 12/07/2010;
- D.M. dell'Interno del 27 febbraio 2001, in GU n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici";
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.
Riferimenti
ufficio archivio - Servizio Stato Civile - Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento - Comune di Padova