Come ottenere la qualifica a luogo storico del commercio
Per luoghi storici del commercio si intendono le attività commerciali con valore storico o artistico il cui esercizio costituisce testimonianza dell’identità commerciale delle aree urbane di antica formazione (ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28/12/2012, n. 50).
Le attività commerciali che possono essere qualificate come luoghi storici del commercio, ai sensi della Dgr n. 696 del 13/05/2014, sono presentate dai soggetti di seguito elencati:
a) Attività commerciali al dettaglio su area privata;
b) Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
c) Mercati su aree pubbliche;
d) Attività artigianali, con annessa attività di vendita, integrate in un contesto urbano caratterizzato dalla presenza di attività commerciali;
e) Farmacie;
f) Alberghi o locande nei quali vi sia somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi della vigente normativa regionale.
Le attività devono essere in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 4 e, in particolare, devono esercitare l’attività da almeno 40 anni alla data di presentazione della domanda e devono essere aperti al momento di presentazione della domanda.
I luoghi storici del commercio vengono iscritti in un elenco regionale, ad ogni luogo storico è attribuito un logo ufficiale, approvato secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Il logo viene rilasciato dalla Sezione Commercio regionale.
- riconoscibilità di un valore architettonico oppure storico o artistico o merceologico del luogo; a tal fine il titolare dell’attività, il gestore ovvero il proprietario dei beni immobili di interesse storico o artistico nei quali si svolge l’attività, nonché il referente del comune nel caso di mercato su aree pubbliche, debbono produrre idonea documentazione comprovante la sussistenza di uno o più dei suddetti valori, fermo restando il valore storico o artistico;
- apertura al pubblico dell’attività da almeno 40 anni o, per il mercato su aree pubbliche, esercizio dell’attività mercatale da almeno 40 anni anche in una sede diversa dall’originaria. A tal fine sono calcolati eventuali cambiamenti della gestione, nonché i periodi di chiusura temporanea a condizione che siano rimaste inalterate la conservazione delle originali caratteristiche architettoniche, nonché la tipologia di attività e il settore merceologico;
- ubicazione dell’attività all’interno del centro urbano come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera m) della legge regionale e individuato dai comuni ai sensi dell’articolo 2, comma 6 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013;
- interazione tra il luogo storico del commercio e le politiche attive di rilancio dell’offerta locale, dalla quale emerga la capacità di espressione della funzione integrativa del luogo storico del commercio con le funzioni economiche, sociali e culturali del contesto urbano di riferimento;
- nell’ipotesi di mercato su aree pubbliche, il mercato deve essere stato individuato dal Comune con il Piano del commercio su aree pubbliche (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni).
Le domande di iscrizione all'Elenco dei luoghi storici del commercio devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il modulo di iscrizione presente nella pagina dedicata ai luoghi storici del commercio nel sito della Regione Veneto, dove si possono trovare tutte le informazioni utili per l'iscrizione. Le domande devono essere inviate dall'1 al 30 aprile di ogni anno, direttamente alla Regione, Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese – Unità Organizzativa Commercio e Servizi e per conoscenza al SUAP del Comune.
Le domande possono essere presentate dai seguenti soggetti:
a) titolare dell’attività;
b) gestore dell’attività, previo assenso del titolare;
c) proprietario dei beni immobili di interesse storico o artistico nei quali si svolge l’attività.
- DPR 7 settembre 2010 n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Legge Regione Veneto 28 dicembre 2012 n.50 - Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto.
- Deliberazione n. 696 del 13 maggio 2014 e Allegato B - Disposizioni attuative dell’articolo 11 “Luoghi storici del commercio".
- Deliberazione n. 137 del 10 febbraio 2015.