Cittadine e cittadini di Stato terzo (non appartenenti all'Unione europea) in Italia: iscrizione anagrafica
Il servizio è rivolto ai cittadini e alle cittadine di Stato terzo (non appartenenti all'Unione europea) che devono stabilire per la prima volta la loro residenza in Italia.
ATTENZIONE: per le cittadine e i cittadini di stato terzo attualmente residenti in Italia che devono dichiarare il cambio di residenza:
- se residenti a Padova consultare la pagina: Cambio di abitazione nel Comune di Padova.
- se residenti in altro Comune d'Italia consultare la pagina: Cambio di residenza da un altro Comune al Comune di Padova
La residenza è definita come il luogo in cui una persona ha dimora abituale, cioè vive in modo stabile e duraturo. Il domicilio è invece il luogo in cui una persona stabilisce i suoi affari e interessi e non ha nessuna rilevanza per l'anagrafe.
La dichiarazione di residenza deve essere presentata entro 20 giorni dall’effettivo trasferimento nella nuova abitazione secondo una delle modalità sotto indicate.
L’inadempimento degli obblighi anagrafici prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (cosiddetta legge anagrafica):“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro”.
La dichiarazione di residenza deve essere presentata entro 20 giorni dall’effettivo trasferimento nella nuova abitazione secondo una delle modalità sotto indicate.
La richiesta di iscrizione anagrafica per le cittadine e i cittadini di stato terzo provenienti dall'estero può essere presentata da:
- dall'interessato o da un qualsiasi componente maggiorenne della famiglia, nel caso di trasferimento di un nucleo familiare
- dal capo-convivenza (nel caso di convivenza casa di riposo, convitto, convento, caserma, cooperative sociali)
- da uno dei genitori in caso di figli e figlie minori
- dal tutore/amministratore di sostegno
La documentazione da presentare è composta da:
- modulo di dichiarazione di residenza, integralmente compilato, completo delle quattro pagine e sottoscritto dal dichiarante e da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare che si trasferisce (si raccomanda di indicare nella quarta pagina del modulo un recapito telefonico e un indirizzo email). Si prega di prestare attenzione indicando il possesso di autoveicoli e patente di guida ai fini della comunicazione presso la Motorizzazione Civile);
- originale e fotocopia del passaporto in corso di validità (i dati contenuti nel passaporto devono corrispondere esattamente ai dati contenuti nel permesso di soggiorno);
- originale e fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità oppure copia del permesso di soggiorno scaduto accompagnato dalle ricevute di richiesta del rinnovo (bollettino di pagamento, assicurata e convocazione in Questura);
- fotocopia del codice fiscale;
- documentazione, in originale e fotocopia, indicata nell'allegato A (come predisposto dal Ministero dell'Interno);
- originale e fotocopia della documentazione che dimostri la disponibilità dell'alloggio. Per agevolare l'attività istruttoria, si chiede di allegare ad esempio: il contratto di locazione, il contratto di comodato o l'atto di proprietà debitamente registrati ed, in caso di alloggio Erp, il verbale di assegnazione o il contratto di locazione o l'autorizzazione all'ospitalità temporanea. In mancanza di contratto formale, si invita comunque a produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà compilata e sottoscritta dal proprietario dell’alloggio e accompagnata da copia del documento d'identità di quest'ultimo. E' sempre necessario compilare in forma completa e corretta le parti del modulo di dichiarazione di residenza relative all'occupazione legittima dell'abitazione.
Documentazione aggiuntiva eventuale da presentare:
- per convivenze (es.casa di riposo, convitto, convento, caserma, cooperative sociali) allegare copia del documento d'identità del responsabile che dirige la convivenza le cui generalità devono essere già registrate presso l'ufficio anagrafe;
- per minori che si trasferiscono in modo disgiunto dai genitori la dichiarazione deve essere sottoscritta dal genitore che la presenta che deve allegare copia del proprio documento d’identità e del documento del minore. Si consiglia di allegare alla domanda copia di un documento d'identità del genitore non convivente e una sua dichiarazione compilata e firmata in cui dichiara di essere a conoscenza del cambio di residenza del minore. In alternativa, è possibile fornire le generalità complete e l’indirizzo di residenza dell’altro genitore non convivente per consentire all’ufficio Anagrafe di informarlo dell’avvio del procedimento di iscrizione anagrafica del minore. Si raccomanda: la compilazione della domanda di cambio residenza deve essere compilata e sottoscritta dal genitore presso il quale il minore sposta la residenza;
- per tutore/amministratore di sostegno allegare copia del documento d'identità e del decreto di nomina. La dichiarazione deve essere firmata dal tutore/amministratore di sostegno.
La modulistica può essere presentata (sempre completa, ossia comprensiva di tutte le quattro facciate del modulo e dei documenti sopraindicati) scegliendo una sola delle modalità indicate.
La residenza nel Comune di Padova.
La dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall’effettivo trasferimento nella nuova abitazione.
La registrazione della dichiarazione anagrafica avviene entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'ufficio.
La verifica dei requisiti avviene entro 45 dal ricevimento dell'istanza. Il controllo riguarda sia i requisiti documentali che l’effettiva dimora abituale del cittadino. L’accertamento anagrafico viene effettuato con le seguenti modalità:
passaggio di un incaricato della Polizia Municipale/messo comunale che verificherà la sussistenza dei seguenti elementi:
- esattezza dell’indirizzo
- apposizione del nome sul campanello e sulla cassetta delle lettere (il campanello deve essere funzionante!)
- presenza del richiedente presso l’alloggio ed eventuale coabitazione con altre persone
- titolo di possesso dell’alloggio e sue caratteristiche, compresi gli arredi e l’attivazione delle principali utenze.
- ulteriori pertinenti osservazioni dell’accertatore ed informazioni richieste al portiere, amministratore, vicini di casa, familiari o conviventi.
La richiesta si considera accolta se, entro 45 giorni dalla ricezione, l'interessato non riceve comunicazioni circa eventuali requisiti mancanti o esito negativo degli accertamenti in applicazione dell’istituto del silenzio assenso. Pertanto, a decorrere dal giorno della presentazione della documentazione il cittadino potrà ritenersi residente presso il nuovo indirizzo.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli artt. 75 e 76 del Dpr 445/2000 (relativamente alla decadenza dai benefici e alle sanzioni penali) e l'art. 19, comma 3, del Dpr 223/1989 (segnalazione alle autorità di Pubblica sicurezza) e viene ripristinata la posizione anagrafica precedente.
Il servizio è gratuito.
La trasmissione dell'istanza presso l'ufficio Anagrafe Centrale può avvenire secondo una delle seguenti modalità:
- personalmente presso la sede anagrafica di piazza dei Signori 23
l'ufficio riceve il pubblico esclusivamente su appuntamento il lunedì, il martedì e il mercoledì dalle ore 8:15 alle ore 12:00.
È consentito l'accesso ad una sola persona per nucleo familiare, che dovrà presentare il modulo di dichiarazione di residenza già compilato e sottoscritto ed esibire tutta la documentazione necessaria, in originale ed in fotocopia. Le copie saranno trattenute dall'ufficio.
PRENOTA UN APPUNTAMENTO -
a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo:
Comune di Padova Anagrafe - Ufficio Immigrazioni
Ufficio Postale Padova Centro Casella Postale Aperta A0010 - 35122 Padova
Si ricorda di indicare sempre nelle comunicazioni un recapito telefonico di riferimento. -
a mezzo PEC all'indirizzo: immigrazione@pec.comune.padova.it
Attenzione: l'eventuale molteplice inoltro in diverse forme ostacola l'avvio del procedimento.
CONVERSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA
Per la procedura di conversione della patente di guida estera consultare il sito del Ministero dei trasporti
Dove rivolgersi: Motorizzazione civile di Padova, corso Spagna, 10 (galleria) - 35127 Padova
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
- D.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"
- D.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito legge 4 aprile 2012, n. 35 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"
- D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"
- D.lgs. 25 luglio 1988, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero."
- D.p.r. 30 maggio 1989, n. 223, "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"
Riferimenti
Servizio Immigrazioni - Ufficio Anagrafe
Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri
Comune di Padova