Attività di lavanderia, lavaggio a secco, tintoria
Per attività professionale di tintolavanderia si intende l’attività dell’impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
Una lavanderia ad acqua self-service è invece uno spazio allestito con lavatrici professionali ed essiccatoi che possono essere utilizzati direttamente dalla clientela, acquistando gli appositi gettoni ed, eventualmente, i prodotti detergenti forniti da distributori automatici in loco (previa presentazione della relativa Scia).
Approfondimento su distributori automatici
Requisiti soggettivi
- Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- essere in possesso dell’idoneità professionale oppure nominare un responsabile tecnico in possesso dell’idoneità professionale presso ogni sede dell’impresa.
Requisiti professionali
Per l'esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia le imprese devono designare un responsabile tecnico, che deve essere presente durante tutto l'orario di apertura, in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell’arco di un anno,
b) attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato,
c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività (elenco titoli di studio),
d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
- 1 anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva
- 2 anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi
- 3 anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore.
Non costituiscono titolo valido per l’esercizio dell’attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
Requisiti oggettivi
- agibilità dei locali ad uso laboratorio o negozio;
- autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, per gli impianti che rientrano nell’ambito dell’applicazione dell’art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico nei casi previsti dal D. Lgs. n. 152/2006;
- Classificazione dell’azienda nelle aziende insalubri ai sensi del Decreto Ministeriale 5 settembre 1994.
- Acquisizione dell'autorizzazione agli scarichi, da parte di Acegas-ApsAmga.
- Acquisizione dell'eventuale autorizzazione alle emissioni in atmosfera, da parte della Provincia di Padova.
- Richiesta di classificazione nelle Industrie insalubri da parte dell'Ulss 16 Padova.
- Richiesta certificato prevenzione incendi al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova.
- Inoltro della Scia al Suap del Comune di Padova.
La pratica deve essere presentata collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.
- Legge Regionale 06 luglio 2012, n. 24
- D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "antimafia".
- DPR 7 settembre 2010 n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
- Legge 22 febbraio 2006, n. 84 "Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia".
- Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario (DGRV n. 1887 del 27 maggio 1997).
- Decreto Ministeriale 5 settembre 1994.
- Titoli abilitanti per responsabile tecnico.
Riferimenti
Per definizione dei requisiti, documentazione e istruttoria
Ufficio attività economiche