Elenco Dirigenti comunali
L'aggiornamento dei contenuti è tempestivo.
Si riporta l'elenco, in ordine alfabetico, dei dirigenti del Comune di Padova in servizio.
BANFI MATTEO (Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato e Capo Settore ad interim Settore Mobilità)
BENVENUTI MASSIMO (Capo Servizio Opere Infrastrutturali Settore LL.PP.)
BERGAMASCHI MARIA PIA (Capo Settore Tributi e Riscossione)
CELI MARINA (Capo Settore SUAP e Attivita Economiche)
CONTATO LUCA (Capo Settore Patrimonio e Partecipazioni)
CONTINO EVA (Capo Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri)
CORO' ALBERTO (Capo Settore Innovazione e Transizione Digitale)
DALLA POZZA MILEDI (Capo Settore Servizi Sportivi)
DEGL'INNOCENTI CIRO (Capo Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana)
FONTOLAN LORENZO (Capo Settore Polizia Locale)
FRANZOSO FEDERICA (Capo Settore Cultura e Turismo)
FURLAN SONIA (Capo Settore Risorse Umane e Organizzazioni)
GOLIN SILVANO (Capo Settore Servizi Scolastici)
GUARTI DANILO (Capo Settore Lavori Pubblici)
LO BOSCO DOMENICO SALVATORE (Capo Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale Settore Lavori Pubblici)
LO BOSCO PIETRO (Capo Settore Risorse Finanziarie)
LOVO PAOLA (Capo Servizio Settore Programmazione, Controllo e Statistica)
MATTIAZZO MANUELA (Capo Settore Programmazione, Controllo e Statistica)
PAGLIA LAURA (Capo Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura)
PAIARO NICOLETTA (Capo Settore Urbanistica e Servizi Catastali)
PUGINA FEDERICO (Capo Settore Edilizia Privata)
ROSINI CRISTIANO (Capo Servizio del Settore Polizia Locale)
SALVATORE LAURA (Capo Settore Ambiente e Territorio)
Responsabile del procedimento: capo Settore Risorse Umane e Organizzazione dr.ssa Sonia Furlan
email risorseumane@comune.padova.it
Si riporta quanto previsto dal decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, che stabilisce la pubblicazione di quanto sotto indicato:
Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (39)
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni: (40)
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. (41)
1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente. (41)
1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi. (41)
1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae. (41)
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5. (42)
(39) Rubrica così sostituita dall’ art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
(40) Alinea così modificato dall’ art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
(41) Comma inserito dall’ art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
(42) Comma così sostituito dall’ art. 13, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.