Giudice di Pace: competenze
Il Giudice di pace appartiene all’ordine giudiziario così come il magistrato ordinario, ma, a differenza di questo, è un magistrato onorario a titolo temporaneo che ha competenza in materia civile, amministrativa e penale per fatti lievi e di semplice valutazione.
Davanti al Giudice di pace si può:
- fare un tentativo di conciliazione (stragiudiziale) in sede non contenziosa prima di fare una causa. In questo caso l´utente, anche senza bisogno di un avvocato, può presentare domanda;
- agire giudizialmente, nel caso non sia possibile una conciliazione. Nell'azione giudiziale l’utente può agire in proprio se il valore della controversia non supera € 1.100, se il valore è superiore solo con autorizzazione del Giudice.
La figura del Giudice di pace ha lo scopo di supportare e alleggerire i tribunali e il lavoro dei magistrati, riducendo anche le tempistiche dei procedimenti meno importanti. Infatti, il Giudice di pace si occupa di cause civili e penali minori.
Il suo intervento avviene soprattutto nelle cause civili dove in un primo momento si cerca di raggiungere un compromesso tra le due parti. Se ciò non dovesse essere possibile, il Giudice di pace provvederà a emettere un verdetto.
Tra le situazioni più frequenti per cui è richiesto l’intervento del giudice di pace vi sono le dispute condominiali, spesso seguite da un avvocato condominiale, controversie tra proprietari di immobili e locatari o per la contestazione di multe.
In ambito penale, invece, il Giudice di pace interviene per i reati minori, che non richiedono una pena detentiva ma una semplice multa.
Giudice di pace - Ministero della giustizia
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