Ospitalità temporanea in alloggi Erp
Cittadini assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) di proprietà del Comune di Padova.
Le persone assegnatarie di alloggio Erp possono ospitare temporaneamente, per un massimo di due anni, terze persone nella propria casa solo a fronte di un’autorizzazione da parte del Comune in qualità di Ente proprietario dell'alloggio. Anche in caso di soggiorno breve, vale a dire non eccedente i 30 giorni, è necessaria una comunicazione al Comune, entro 72 ore dall'arrivo dell’ospite.
E' necessario presentare gli appositi moduli.
In caso di ospiti minori, la domanda va presentata insieme al provvedimento del Tribunale che disciplina l'affidamento e il collocamento del minore o, in assenza, va sottoscritta da entrambi i genitori.
Moduli da presentare:
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Modulo di richiesta ampliamento nucleo familiare ( art. 14 del Regolamento Regionale n°4 del 10/08/2018)
Documenti da presentare:
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n° 2 marche da bollo da € 16,00;
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documento d’identità dell’ospite e dell’assegnatario dell’alloggio Erp;
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documentazione reddituale dell’ospite (dichiarazione dei redditi o autocertificazione dei redditi utilizzando il modulo di dichiarazione sostitutiva)
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documentazione relativa al titolo di soggiorno in Italia (per l’ospite appartenente a Stati Terzi, non compresi nell’Unione Europea)
I requisiti sono:
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in riferimento all'alloggio: congruità delle dimensioni e distribuzione dei vani;
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in riferimento all'assegnatario: non aver maturato morosità di canoni e spese condominiali, non essere occupante abusivo/senza titolo, non essere sottoposto a procedimento di decadenza;
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in riferimento all'ospite straniero appartenente a Stati Terzi: possesso del titolo di soggiorno in Italia in corso di validità.
L'assegnatario dell'alloggio Erp ottiene la possibilità di ospitare una persona per una durata massima di due anni.
L’ospitalità temporanea termina con la scadenza indicata nel provvedimento di autorizzazione rilasciato dal Comune, in ogni caso al decesso dell’assegnatario. L’ospitalità non dà diritto al subentro dell’ospite nel nucleo assegnatario, ad eccezione dei casi disciplinati come ampliamento in base all’art. 14 del Regolamento Regionale n°4 del 10/08/2018.
La richiesta viene respinta per i seguenti motivi:
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condizioni di sovraffollamento (esistenti o che si verrebbero a creare con l'ospitalità);
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morosità dell’assegnatario dell’alloggio per canoni di locazione e spese accessorie superiori a mesi 4 e, nel caso, assenza di un piano di rientro dal debito sottoscritto con Ater;
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assenza del titolo per il soggiorno in Italia del cittadino straniero appartenente a Stati Terzi per il quale si chiede ospitalità temporanea.
L'autorizzazione all'ospitalità temporanea viene rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta. Il termine può essere interrotto una sola volta, nel caso vengano effettuati accertamenti di carattere istruttorio da parte dell'ufficio competente, e inizia a decorrere nuovamente dal momento in cui l'attività istruttoria è completata.
L'importo del canone di locazione viene integrato con un'indennità di occupazione annua pari al 5% del reddito complessivo annuo lordo della persona ospitata, con un minimo di € 40 mensili.
La domanda di ospitalità va sottoscritta sia dall’assegnatario dell’alloggio (o suo tutore o amministratore di sostegno) che dall’ospite e va presentata secondo le seguenti modalità:
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tramite posta al seguente indirizzo: Comune di Padova, Settore Servizi sociali (Ufficio politiche abitative) - via del Municipio, 1 - 35122 Padova;
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a mano, presso Servizio Politiche abitative, via N. Tommaseo 60, solo su appuntamento: telefonare al numero 049 8204351 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:00, il giovedì anche dalle ore 15:00 alle 17:00.
Normativa di riferimento:
- Regolamento Regionale n. 4 del 10 agosto 2018 in materia di Edilizia Residenziale Pubblica
- Legge Regionale Veneto n. 39/2017
Person in charge
Servizio politiche abitative - Settore Servizi Sociali - Comune di Padova