Ospitalità temporanea in alloggi Erp
E' possibile ospitare temporaneamente terze persone, presso un alloggio di Edilizia residenziale pubblica (Erp) già assegnato. L'ospitalità può avere una durata massima di 2 anni e deve essere autorizzata dal Comune, in qualità di proprietario dell'alloggio.
Si precisa che in caso di breve soggiorno di terzi presso il proprio alloggio, non eccedente i 30 giorni, è necessaria darne comunque comunicazione all'Ente proprietario, entro 72 ore dall'arrivo.
L'autorizzazione all'ospitalità temporanea è rilasciata previa verifica del possesso dei requisiti, la stessa termina alla scadenza indicata nel provvedimento, e in ogni caso al decesso dell'assegnatario.
L'ospitalità non dà diritto al subentro dell'ospite nel nucleo assegnatario, ad eccezione nei casi disciplinati come ampliamento dall'Art. 14 del Regolamento Regionale n.4 del 10.08.18.
L'importo del canone di locazione viene integrato con un'indennità di occupazione annua pari al 5% del reddito complessivo annuo lordo della persona ospitata, con un minimo di € 40,00 mensili.
I requisiti sono:
- in riferimento all'alloggio: congruità delle dimensioni e distribuzione dei vani;
- in riferimento all'assegnatario: non aver maturato morosità di canoni e spese condominiali, non essere occupante abusivo/senza titolo, non essere sottoposto a procedimento di decadenza;
- in riferimento all'ospite straniero appartenente a Stati Terzi: possesso del titolo per il soggiorno in Italia in corso di validità.
La domanda di ospitalità, che deve essere sottoscritta sia dall'assegnatario che dall'ospite, va compilata utilizzando l'apposito modulo (scaricabile nella sezione "Link" di questa pagina), corredato da due marche da bollo da euro 16 e dalla documentazione necessaria. In caso di ospiti minori la domanda va presentata con il provvedimento del Tribunale che disciplina l'affidamento e il collocamento del minore o, in assenza, va sottoscritta da entrambi i genitori.
E' necessario allegare alla domanda la seguente documentazione:
- n 2 marche da bollo di € 16;
- documento d'identità dell'ospite e dell'assegnatario;
- documentazione reddituale dell'ospite;
- documentazione relativa al titolo per il soggiorno in Italia (per l'ospite appartenente a Stati Terzi).
I moduli relativi alla richiesta di ospitalità temporanea, possono essere inviati secondo le seguenti modalità:
- tramite posta al seguente indirizzo: Comune di Padova, Settore Servizi Sociali (ufficio politiche abitative) - via del Municipio, 1 - 35122 Padova;
- a mano, presso Servizio Politiche Abitative, via N. Tommaseo 60, previo appuntamento telefonico negli orari di apertura.
Completata la raccolta di tutte le informazioni necessarie per il perfezionamento della pratica ed effettuate le verifiche sulle autocertificazioni, l'ufficio emette il provvedimento finale.
L'autorizzazione all'ospitalità temporanea viene rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta. Il termine può essere interrotto una sola volta, nel caso vengano effettuati accertamenti di carattere istruttorio da parte dell'ufficio competente, e inizia a decorrere nuovamente dal momento in cui l'attività istruttoria è completata.
La richiesta viene respinta per i seguenti motivi:
- Condizioni di sovraffollamento (esistenti o che si verrebbero a creare con l'ospitalità);
- morosità per canoni di locazione e spese accessorie superiori a mesi 4 e, nel caso, assenza di un piano di rientro dal debito sottoscritto con Ater;
- assenza del titolo per il soggiorno in Italia (per i cittadini stranieri appartenenti agli Stati Terzi).
- Regolamento Regionale n. 4 del 10 agosto 2018 in materia di Edilizia Residenziale Pubblica
- Legge Regionale Veneto n. 39/2017
Person in charge
Servizio politiche abitative - Settore Servizi Sociali - Comune di Padova