Coabitazione in alloggi Erp
E' ammessa, previa motivata e documentata comunicazione dell'assegnatario al Comune, la coabitazione della persona che presta attività lavorativa di assistenza a componenti del nucleo familiare, legata allo stesso esclusivamente da rapporti di lavoro e senza limiti temporali. In questo caso non viene applicata alcuna indennità di occupazione o canone aggiuntivo.
- In riferimento all'assegnatario: non aver maturato morosità di canoni e spese condominiali, non essere occupante abusivo/senza titolo, non essere sottoposto a procedimento di decadenza.
- In riferimento all'ospite straniero appartenente a Stati Terzi: possesso del titolo per il soggiorno in Italia in corso di validità.
E' necessario allegare alla comunicazione di coabitazione la seguente documentazione:
- n. 2 marche da bollo del valore di euro 16,00;
- documento d'identità dell'ospite e dell'assegnatario;
- documentazione relativa al titolo per il soggiorno in Italia (per l'ospite appartenente a Stati Terzi);
- documentazione relativa al contratto di assistenza familiare (c.d. badanti) regolarmente registrato presso l'Inps;
- eventuale copia del certificato di invalidità dell'assegnatario.
La comunicazione deve essere sottoscritta sia dall'assegnatario che dall'ospite, va compilata utilizzando l'apposito modulo (scaricabile nella sezione "Link" di questa pagina), corredato dalla documentazione necessaria.
I moduli relativi alla richiesta di coabitazione possono essere inviati secondo le seguenti modalità:
- tramite posta al seguente indirizzo: Comune di Padova - Settore Servizi Sociali - via del Municipio, 1 - 35122 Padova;
- a mano, presso Servizio Politiche Abitative, via N. Tommaseo 60, previo appuntamento telefonico negli orari di apertura.
Completata la raccolta di tutte le informazioni necessarie per il perfezionamento della pratica ed effettuate le verifiche sulle autocertificazioni, l'ufficio competente darà comunicazione di presa d'atto.
La presa d'atto della comunicazione di coabitazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta. Il termine può essere interrotto una sola volta, nel caso vengano effettuati accertamenti di carattere istruttorio da parte dell'ufficio competente, e inizia a decorrere nuovamente dal momento in cui l'attività istruttoria è completata.
- condizioni di sovraffollamento;
- morosità per canoni di locazione e spese accessorie superiori a mesi 4 e, nel caso, assenza di un piano di rientro dal debito sottoscritto con Ater;
- assenza del titolo per il soggiorno in Italia (per i cittadini stranieri appartenenti agli Stati Terzi).
- Regolamento Regionale n. 4 del 10/08/18 in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, L.R.V. n.39/17 per l'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario e per l'ospitalità temporanea approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 27/04/1999.
- Legge regionale n. 39 del 03/11/2017.
Person in charge
Servizio politiche abitative - Settore Servizi Sociali - Comune di Padova