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Regole per il rilascio dei certificati

Modalità in vigore dall'1 gennaio 2012
Ultimo aggiornamento: 15/06/2020

 

I certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e devono riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" (legge n.183 del 12 novembre 2011).

La norma rafforza il concetto che, nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi, la produzione di certificati venga sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; la mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

Sui contenuti delle dichiarazioni presentate vengono effettuati controlli mediante:

  • acquisizione d'ufficio delle informazioni che siano già in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione dell'interessato degli elementi indispensabili per reperirle;
  • accettazione della dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato, negli altri casi.

Non è più possibile, inoltre, produrre certificati, oltre il termine di validità, dichiarando, in fondo al documento, che "le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio".
Resta confermata invece, la validità illimitata per i certificati non soggetti a modificazioni mentre, per tutti gli altri certificati, la validità è di 6 mesi dalla data di rilascio, sempre che non esistano norme che ne prevedano una validità superiore.

Normativa di riferimento

  • Legge n.183 del 12 novembre 2011, n. 183  "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", art. 15.
  • Codice dell'amministrazione digitale, art. 58 (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).
  • D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa ".

PER IL CONTROLLO DEI CERTIFICATI
Gli accertamenti d'ufficio e i controlli, di cui agli articoli 43 e 71 del D.P.R. n. 445/2000, possono essere richiesti via mail all'indirizzo [email protected].
Le richieste di convenzione di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) devono essere inviate a [email protected] o, tramite posta, al Capo Settore Servizi Demografici - piazza dei Signori, 23 -  Padova.

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