Obblighi dei gestori
I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a:
- informare i propri ospiti sull'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (mantenendo la copia come di regola) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo Iva". Il rifiuto di pagamento dell’imposta di soggiorno da parte degli ospiti non è più previsto. Nel caso di rifiuto alla corresponsione dell'imposta da parte dell'ospite, il gestore è comunque tenuto a versare l’imposta. Con il D.L. 34 del 19/05/2020 convertito nella L. 77/2020 (art. 180) i gestori diventano responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sugli ospiti;
- comunicare al Settore Tributi e Riscossione del Comune di Padova, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (termine perentorio), il numero di chi ha pernottato nel corso del trimestre precedente e il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili ed esenti;
La comunicazione trimestrale va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti; - presentare il MODELLO 21 come sotto specificato;
- presentare la dichiarazione cumulativa annuale come sotto specificato;
- conservare tutta la documentazione relativa all’imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive di esenzione, dichiarazione di pernottamento, ecc.) per almeno 5 anni.
Scadenze per la presentazione telematica della comunicazione trimestrale e versamento imposta:
- 15 gennaio
- 15 aprile
- 15 luglio
- 15 ottobre
La comunicazione trimestrale deve essere presentata esclusivamente online tramite il Portale dedicato.
Scadenza per la presentazione del Modello 21: 30 gennaio
Scadenza per la presentazione della dichiarazione cumulativa annuale: 30 giugno.
I locatori di alloggi turistici hanno l'obbligo di esporre un codice identificativo dell’alloggio in locazione turistica, con le modalità e i tempi indicati nel Regolamento regionale 10 settembre 2019 n. 2.
Per i fabbricati assoggettati a vincolo culturale è necessario richiedere autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/04 alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso.
Trattandosi di targhe la cui esposizione è obbligatoria per legge, non va presentata alcuna richiesta di Autorizzazione o Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune e non è soggetta al Canone unico Patrimoniale.
I termini per l'esposizione del codice, sia per le locazioni già registrate in anagrafe regionale sia per le nuove comunicazioni, sono definiti secondo quanto disposto nell'allegato A al DDR n. 239/2019. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della Regione del Veneto.
Il codice è visibile direttamente al locatore accedendo alla procedura di rilevazione statistica: consultare la sezione "Anagrafica alloggi delle strutture ricettive della Regione del Veneto".
La qualifica di agente contabile si fonda infatti sul presupposto essenziale della disponibilità materiale (cd. "maneggio") di denaro e beni di pertinenza pubblica.
L'agente contabile é sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere annualmente la resa del conto della propria gestione. A tal fine, il gestore della struttura ricettiva, dovrà trasmettere al Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su modello approvato con D.P.R. 194/1996 - MODELLO 21 - guida alla compilazione.
Il conto dovrà essere trasmesso al Comune in originale, debitamente compilato e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante della struttura ricettiva allegando copia del documento d'identità in corso di validità, in una delle seguenti modalità:
- consegna diretta, previo appuntamento, presso l'Ufficio Imposta di Soggiorno, Tari e Riscossione (presso il Settore Tributi e Riscossione - Prato della Valle 98/99);
- posta elettronica certificata al seguente indirizzo impostasoggiorno@pec.comune.padova.it;
- posta raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Padova, Settore Tributi e Riscossione, Uos Imposta di soggiorno, via del Municipio 1 - 35122 Padova.
Nel conto della gestione relativo ad ogni anno precedente dovranno essere riportate, in modo consequenziale, gli estremi della riscossione, le somme effettivamente riscosse nel periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché gli estremi e le somme riversate nel medesimo periodo alla tesoreria del Comune. Il modello va compilato per cassa ovvero vanno registrati tutti i movimenti che si sono svolti nell'anno solare (ad esempio va inserito il versamento fatto al Comune a gennaio 2023, anche se si riferiva a riscossioni da turisti del trimestre da ottobre a dicembre 2022). Pertanto il totale delle colonne "estremi di riscossione" e "versamento in tesoreria" non necessariamente dovrà coincidere.
Attenzione: per ogni struttura ricettiva dovrà essere compilato un conto di gestione separato. Pertanto la società e/o il titolare che gestisce due diverse strutture dovrà presentare due conti di gestione.
Compilazione del modello tramite il portale Imposta di soggiorno.
I gestori delle strutture ricettive, per compilare il conto di gestione, possono avvalersi del portale per l'imposta di soggiorno.
Infatti, una volta trasmessa la comunicazione relativa al IV trimestre, la procedura propone il modello 21 parzialmente compilato, sia per quanto riguarda gli importi riscossi sia per gli importi di versamento. I gestori dovranno completare i dati richiesti come indicato nelle istruzioni.
Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di presentare una dichiarazione cumulativa entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto impositivo.
(art. 4 co. 1-ter del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i. , recepito dall'art. 6 “Obblighi del gestore” comma 2 bis del Regolamento comunale dell'Imposta di soggiorno).
L’articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 s.m.i., stabilisce che: “Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto”.
Con decreto 29 aprile 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze è stato approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno e sono state fornite le modalità di compilazione e deposito.
La compilazione e la presentazione della dichiarazione deve avvenire esclusivamente in via telematica attraverso la propria “Area riservata” del sito di Agenzia delle Entrate.
Ufficio Imposta di Soggiorno, Tari e Riscossione
Settore Tributi e Riscossione
Prato della Valle, 98/99 - 35123 Padova
telefono 049 8205860 - 8205833 - 8205800
fax 049 8207115
email tributi.riscossione@comune.padova.it
pec impostasoggiorno@pec.comune.padova.it
L'ufficio fornisce assistenza solo su appuntamento il lunedì, giovedì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00, martedì dalle 14:30 alle 16:30.
Per prenotare un appuntamento: CUP PRENOTAZIONI.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Chiara Scarin