Cittadine e cittadini di Stato terzo (non appartenenti all'Unione europea) in Italia: ingresso, soggiorno e iscrizione anagrafica
Per i cittadini e le cittadine di Stato terzo che vengono in Italia per soggiorni di durata inferiore a 90 giorni non è necessario il permesso di soggiorno.
Per periodi superiori a 90 giorni devono chiedere il permesso di soggiorno, cioè il documento che autorizza la permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
I cittadini di Stato terzo, in possesso di un permesso di soggiorno da almeno 5 anni, possono richiedere il "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (ex carta di soggiorno) che è a tempo indeterminato.
ATTENZIONE: per le cittadine e i cittadini di stato terzo attualmente residenti in Italia che devono dichiarare il cambio di residenza:
- se residenti a Padova consultare la pagina: Cambio di abitazione nel Comune di Padova.
- se residenti in altro Comune d'Italia consultare la pagina: Cambio di residenza da un altro Comune al Comune di Padova
La richiesta di iscrizione anagrafica per le cittadine e i cittadini di stato terzo provenienti dall'estero può essere presentata da:
- dall'interessato o da un qualsiasi componente maggiorenne della famiglia, nel caso di trasferimento di un nucleo familiare
- dal capo-convivenza
- da uno dei genitori in caso di figli e figlie minori
- dal tutore/amministratore di sostegno
La documentazione da presentare è composta da:
- modulo di dichiarazione di residenza, scaricabile dalla sezione "Link" di questa pagina, integralmente compilato, completo delle quattro pagine e sottoscritto dal dichiarante e da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare che si trasferisce (si raccomanda di indicare nella quarta pagina del modulo un recapito telefonico e un indirizzo email).
- originale e fotocopia del passaporto in corso di validità (i dati contenuti nel passaporto devono corrispondere esattamente ai dati contenuti nel permesso di soggiorno);
- originale e fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità oppure copia del permesso di soggiorno scaduto accompagnato dalle ricevute di richiesta del rinnovo (bollettino di pagamento, assicurata e convocazione in Questura);
- fotocopia del codice fiscale;
- documentazione, in originale e fotocopia, indicata nell'allegato A (come predisposto dal Ministero dell'Interno);
- originale e fotocopia della documentazione che dimostri la disponibilità dell'alloggio. Per agevolare l'attività istruttoria, si chiede di allegare ad esempio: il contratto di locazione, il contratto di comodato o l'atto di proprietà debitamente registrati ed, in caso di alloggio Erp, il verbale di assegnazione o il contratto di locazione o l'autorizzazione all'ospitalità temporanea. In mancanza di contratto formale, si invita comunque a produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà compilata e sottoscritta dal proprietario dell’alloggio e accompagnata da copia del documento d'identità di quest'ultimo. E' sempre necessario compilare in forma completa e corretta le parti del modulo di dichiarazione di residenza relative all'occupazione legittima dell'abitazione.
Documentazione aggiuntiva eventuale da presentare:
- per convivenze (es.casa di riposo, convitto, convento, caserma, cooperative sociali) allegare copia del documento d'identità del responsabile che dirige la convivenza le cui generalità devono essere già registrate presso l'ufficio anagrafe;
- per minori che si trasferiscono in modo disgiunto dai genitori la dichiarazione deve essere sottoscritta dal genitore che la presenta che deve allegare copia del proprio documento d’identità e del documento del minore. Si consiglia di allegare alla domanda copia di un documento d'identità del genitore non convivente e una sua dichiarazione compilata e firmata in cui dichiara di essere a conoscenza del cambio di residenza del minore. In alternativa, è possibile fornire le generalità complete e l’indirizzo di residenza dell’altro genitore non convivente per consentire all’ufficio Anagrafe di informarlo dell’avvio del procedimento di iscrizione anagrafica;
- per tutore/amministratore di sostegno allegare copia del documento d'identità e del decreto di nomina. La dichiarazione deve essere firmata dal tutore/amministratore di sostegno.
La modulistica può essere presentata (sempre completa, ossia comprensiva di tutte le quattro facciate del modulo e dei documenti sopraindicati) scegliendo una sola delle modalità sotto indicate.
Attenzione: l'eventuale molteplice inoltro in diverse forme ostacola l'avvio del procedimento.
-
a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo:
Comune di Padova
Anagrafe - Ufficio Immigrazioni
Via del Municipio, 1 - 35122 - Padova
Si ricorda di indicare sempre nelle comunicazioni un recapito telefonico di riferimento. -
a mano presso la sede anagrafica di piazza dei Signori 23
l'ufficio riceve il pubblico il martedì, il mercoledì ed il giovedì dalle ore 8:15 alle ore 12:00 senza necessità di appuntamento.
E' consentito l'accesso ad una sola persona per nucleo familiare, che dovrà presentare il modulo di dichiarazione di residenza già compilato e sottoscritto ed esibire tutta la documentazione necessaria, in originale ed in fotocopia. Le copie saranno trattenute dall'ufficio.
Il servizio è gratuito.
Tempi, controlli e sanzioni
2 giorni lavorativi (dalla data di ricevimento) per registrare le dichiarazioni anagrafiche.
45 giorni per la verifica dei requisiti. Gli accertamenti vengono effettuati con le modalità indicate nella sezione "Documenti" di questa pagina. La richiesta si considera accolta se, entro 45 giorni dalla ricezione, l'interessato non riceve comunicazioni circa eventuali requisiti mancanti o esito negativo degli accertamenti in applicazione dell’istituto del silenzio assenso.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli art. 75 e 76 del Dpr 445/2000 (relativamente alla decadenza dai benefici e alle sanzioni penali) e l'art. 19, comma 3, del Dpr 223/1989 (segnalazione alle autorità di Pubblica sicurezza) e viene ripristinata la posizione anagrafica precedente.
PER INFORMAZIONI
Servizio immigrazioni - Ufficio Anagrafe
Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri
Comune di Padova
piazza dei Signori, 23 - 351239 Padova
telefono 049 8205735 (dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00)
Orario il martedì, mercoledì e giovedì dalle 8:15 alle 12:00 - senza appuntamento
email [email protected]
pec [email protected]
responsabile del procedimento dott.ssa Chiara Mezzocolli
sostituto del responsabile del procedimento Capo Settore dott.ssa Eva Contino
Per la procedura di conversione della patente di guida estera consultare il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
UFFICIO COMPETENTE
Motorizzazione civile di Padova
corso Spagna, 10 (galleria) - 35127 Padova
telefono 049 8538211
- D.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"
- D.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito legge 4 aprile 2012, n. 35 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"
- D.lgs. 25 luglio 1988, n. 286
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"