Cittadine e Cittadini dell'Unione europea in Italia: soggiorno e iscrizione anagrafica
Le cittadine e i cittadini appartenenti ai paesi membri dell'Unione europea e i loro familiari, possono liberamente circolare e soggiornare in Italia nel rispetto di una serie di adempimenti.
Per soggiorni inferiori a tre mesi non è richiesta alcuna formalità oltre al possesso di un documento di identità valido per l’espatrio, secondo la legislazione dello stato di cui hanno la cittadinanza; trascorso tale periodo, sono tenuti ad iscriversi all’anagrafe del comune di residenza.
La residenza è definita come il luogo in cui una persona ha dimora abituale, cioè vive in modo stabile e duraturo. Il domicilio è invece il luogo in cui una persona stabilisce i suoi affari e interessi e non ha nessuna rilevanza per l'anagrafe.
ATTENZIONE: per le cittadine e i cittadini dell'Unione attualmente residenti in Italia che devono dichiarare il cambio di residenza:
- se residenti a Padova consultare la pagina: Cambio di abitazione nel Comune di Padova.
- se residenti in altro Comune d'Italia consultare la pagina: Cambio di residenza da un altro Comune al Comune di Padova
La richiesta di iscrizione anagrafica può essere presentata da:
- dall'interessato o da un qualsiasi componente maggiorenne della famiglia, nel caso di trasferimento di un nucleo familiare
- dal capo-convivenza
- da uno dei genitori in caso di figli e figlie minori
- dal tutore/amministratore di sostegno
La documentazione da presentare è composta da:
- modulo di dichiarazione di residenza, scaricabile dalla sezione "Link" di questa pagina, integralmente compilato, completo delle quattro pagine e sottoscritto dal dichiarante e da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare che si trasferisce (si raccomanda di indicare nella quarta pagina del modulo un recapito telefonico e un indirizzo email).
- originale e fotocopia passaporto o documento d’identità valido per l’espatrio;
- fotocopia del codice fiscale;
- documentazione, in originale e fotocopia, indicata nell'allegato B;
- marca da bollo di euro 16 per la richiesta dell'attestato di iscrizione anagrafica, che verrà rilasciato non appena conclusa la pratica;
- originale e fotocopia della documentazione che dimostri la disponibilità dell'alloggio. Per agevolare l'attività istruttoria, si chiede di allegare ad esempio: il contratto di locazione, il contratto di comodato o l'atto di proprietà debitamente registrati ed, in caso di alloggio Erp, il verbale di assegnazione o il contratto di locazione o l'autorizzazione all'ospitalità temporanea. In mancanza di contratto formale, si invita comunque a produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà compilata e sottoscritta dal proprietario dell’alloggio e accompagnata da copia del documento d'identità di quest'ultimo. E' sempre necessario compilare in forma completa e corretta le parti del modulo di dichiarazione di residenza relative all'occupazione legittima dell'abitazione.
Documentazione aggiuntiva eventuale da presentare:
- per convivenze (es.casa di riposo, convitto, convento, caserma, cooperative sociali) allegare copia del documento d'identità del responsabile che dirige la convivenza le cui generalità devono essere già registrate presso l'ufficio anagrafe;
- per minori che si trasferiscono in modo disgiunto dai genitori la dichiarazione deve essere sottoscritta dal genitore che la presenta che deve allegare copia del proprio documento d’identità e del documento del minore. Si consiglia di allegare alla domanda copia di un documento d'identità del genitore non convivente e una sua dichiarazione compilata e firmata in cui dichiara di essere a conoscenza del cambio di residenza del minore. In alternativa, è possibile fornire le generalità complete e l’indirizzo di residenza dell’altro genitore non convivente per consentire all’ufficio Anagrafe di informarlo dell’avvio del procedimento di iscrizione anagrafica;
- per tutore/amministratore di sostegno allegare copia del documento d'identità e del decreto di nomina. La dichiarazione deve essere firmata dal tutore/amministratore di sostegno.
La modulistica può essere presentata (sempre completa, ossia comprensiva di tutte le quattro facciate del modulo e dei documenti sopraindicati) scegliendo una sola delle modalità sotto indicate.
Attenzione: l'eventuale molteplice inoltro in diverse forme ostacola l'avvio del procedimento.
-
a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo:
Comune di Padova
Anagrafe - Ufficio Immigrazioni
Via del Municipio, 1 - 35122 - Padova
Si ricorda di indicare sempre nelle comunicazioni un recapito telefonico di riferimento. -
a mano presso la sede anagrafica di piazza dei Signori 23
l'ufficio riceve il pubblico il martedì, il mercoledì ed il giovedì dalle ore 8:15 alle ore 12:00 senza necessità di appuntamento.
E' consentito l'accesso ad una sola persona per nucleo familiare, che dovrà presentare il modulo di dichiarazione di residenza già compilato e sottoscritto ed esibire tutta la documentazione necessaria, in originale ed in fotocopia. Le copie saranno trattenute dall'ufficio.
Il servizio è gratuito.
Tempi, controlli e sanzioni
2 giorni lavorativi (dalla data di ricevimento) per registrare le dichiarazioni anagrafiche.
45 giorni per la verifica dei requisiti. Gli accertamenti vengono effettuati con le modalità indicate nella sezione "Documenti" di questa pagina. La richiesta si considera accolta se, entro 45 giorni dalla ricezione, l'interessato non riceve comunicazioni circa eventuali requisiti mancanti o esito negativo degli accertamenti in applicazione dell’istituto del silenzio assenso.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli art. 75 e 76 del Dpr 445/2000 (relativamente alla decadenza dai benefici e alle sanzioni penali) e l'art. 19, comma 3, del Dpr 223/1989 (segnalazione alle autorità di Pubblica sicurezza) e viene ripristinata la posizione anagrafica precedente.
PER INFORMAZIONI
Ufficio Immigrazioni - Servizi Anagrafici
Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri
Comune di Padova
Luogo piazza dei Signori, 23 - 35139 Padova
Telefono 049 8205735 (da lunedì a venerdì dalle 11:00 alle 13:00)
Orario ricevimento utenza: martedì, mercoledì e giovedì dalle 8:15 alle 12:00 - senza appuntamento
email [email protected]
pec [email protected]
Responsabile del procedimento dott.ssa Chiara Mezzocolli
Sostituto del responsabile del procedimento Capo Settore Dott.ssa Eva Contino
I cittadini dell’Unione che hanno soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale hanno diritto all'attestato di soggiorno permanente, subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13 del D.lgs n. 30/2007.
Il rilascio dell'attestato di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione Europea è subordinato alla valutazione della regolarità della documentazione presentata, ovvero:
- documento di identità
- autocertificazione relativa alla residenza in Italia per 5 anni;
- documentazione che dimostri la regolarità del soggiorno per 5 anni continuativi; in sostanza il possesso degli stessi requisiti previsti per la richiesta di iscrizione anagrafica (come indicati nell'allegato B), ma con continuità temporale per 5 anni.
Sono previste delle deroghe per i lavoratori subordinati o autonomi che abbiano cessato la loro attività, e per i loro familiari, secondo quanto stabilito dall'art. 15 del decreto legislativo 30/2007.
MODALITA' E TEMPI DI RILASCIO
I Cittadini e le cittadine in possesso di tutta la documentazione richiesta possono telefonare per fissare l'appuntamento per la consegna dei documenti, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:30.
I documenti devono essere presentati in originale e fotocopia (le copie vengono trattenute dall'Ufficio mentre gli originali vengono restituiti all'interessato).
I tempi di rilascio dell'attestazione sono di 30 giorni.
COSTI
L'istanza di rilascio e l'attestato di soggiorno permanente sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo.
PER INFORMAZIONI
Ufficio Emigrazioni - Servizi Anagrafici
Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri
piazza dei Signori, 23 - 35139 Padova
telefono 049 8205781 - 8205771 (da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00)
orario: su appuntamento
email [email protected]
pec [email protected]
Responsabile della procedura dott.ssa Chiara Mezzocolli
Sostituto del responsabile della procedura in caso d'inerzia Capo Settore dott.ssa Eva Contino
Per la procedura di conversione della patente di guida estera consultare il sito del Ministero dei trasporti
DOVE RIVOLGERSI
Motorizzazione civile di Padova, corso Spagna, 10 (galleria) - 35127 Padova
- D.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"
- D.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito legge 4 aprile 2012, n. 35 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"
- D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 e successive modificazioni
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"