Certificato ed estratto dell'atto di costituzione di unione civile
I certificati sono dichiarazioni scritte formate da un pubblico ufficiale e contenenti informazioni tratte da pubblici registri. Esistono tre tipi di certificati: i certificati, gli estratti per riassunto e gli estratti per copia integrale.
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Con il certificato, l’ufficiale di stato civile, dopo aver esaminato il contenuto dell'atto, rilascia una dichiarazione in cui rende pubblici i dati contenuti nell’atto esaminato.
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L’estratto per riassunto è un atto che si differenzia dal certificato per una maggiore completezza in quanto riporta le annotazioni che per legge possono essere oggetto di certificazione.
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L’estratto per copia integrale consiste nella vera e propria riproduzione per intero dell’atto originale. L’estratto deve contenere l’attestazione, da parte di chi lo rilascia, che la copia è conforme all’originale.
Il certificato e l'estratto dell'atto di unione civile possono essere richiesti da chiunque ne abbia interesse e sono rilasciati solo nei seguenti casi:
- a seguito di costituzione di unione civile avvenuta nel Comune di Padova;
- a seguito di costituzione di unione civile avvenuta fuori dal Comune di Padova, ma trascritta nei registri di stato civile del Comune di Padova (di norma questo avviene se una delle parti dell’unione civile era residente nel Comune di Padova al momento della costituzione).
Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne e' fatta espressa richiesta da chi vi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso e il rilascio non e' vietato dalla legge (art.107 d.P.R. 396/2000). Non deve essere un mero interesse conoscitivo.
Se il documento deve essere prodotto ad una Pubblica amministrazione deve essere sostituito da un'autocertificazione.
ONLINE - solo per i certificati di unione civile
collegandosi al sito portaledemografico.comune.padova.it.
Il rilascio del certificato è gratuito e immediato.
Per accedere al servizio è necessario essere in possesso dello Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o della Cie 3.0.
Per maggiori informazioni consultare la pagina Certificati anagrafici e di stato civile online.
CON MODULO CARTACEO
Il modulo è scaricabile dalla sezione "Link" di questa pagina e può essere presentato, una volta compilato in ogni sua parte, con una delle seguenti modalità:
- consegna a mano all'ufficio anagrafe centrale o di quartiere, unitamente ad un documento di identità valido;
- inviato per posta all'indirizzo: Comune di Padova Ufficio di Stato Civile - Via del Municipio, 6 - 35122 Padova, allegando copia di un documento di identità valido;
- trasmesso via email all'indirizzo [email protected], allegando copia di un documento di identità valido;
- trasmesso via pec all'indirizzo [email protected]
Se il documento deve essere prodotto ad una pubblica amministrazione deve essere sostituito da un'autocertificazione.
Immediati se la costituzione di unione civile è avvenuta nel Comune di Padova.
Per le costituzioni di unione civile avvenute altrove, il rilascio è condizionato dai tempi necessari per la registrazione degli atti trasmessi dagli uffici competenti e deve essere utilizzato l’apposito modulo scaricabile dalla sezione "Link" di questa pagina con tempi di rilascio di 3 giorni
Il rilascio è gratuito.
Il certificato può essere rilasciato:
- al richiedente o suo incaricato che esibisca il proprio documento di riconoscimento valido;
- con spedizione postale, previo pagamento delle spese a carico del destinatario (indicazioni di pagamento);
- mediante busta affrancata trasmessa dal richiedente;
- via pec (solo per avvocati e notai).
- Regolamento generale sulla protezione dei dati GPDR 679/2016;
- Legge n. 183 del 12 novembre 2011;
- Regolamento sull'attività e i procedimenti amministrativi approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 12/7/2010;
- D.M. dell'Interno del 27 febbraio 2001, in GU n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici;
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.
Riferimenti
Ufficio Archivio - Servizio Stato Civile e Aire
Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri
Comune di Padova