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Cancellazione anagrafica dalla popolazione residente nel Comune

In quali casi avviene la cancellazione - cosa fare e dove rivolgersi
Ultimo aggiornamento: 03/05/2023
Indice
  • Descrizione
  • Cancellazione per morte
  • Cancellazione per emigrazione in altro comune
  • Cancellazione per emigrazione all'estero
  • Cancellazione per irreperibilità al censimento o accertata
  • Cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale
  • Normativa di riferimento
Descrizione
Descrizione

La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente (Apr) può avvenire per:

  • morte;
  • emigrazione in altro comune o all’estero (nel caso di persone senza fissa dimora, per trasferimento del domicilio in altro comune);
  • irreperibilità al censimento o accertata;
  • mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale nel comune (solo per i cittadini stranieri, appartenenti a Stato terzo).

Non produce effetti sul riconoscimento della residenza l’assenza temporanea dal comune di dimora abituale, quando la persona si trovi in altra città o all’estero per motivi di studio, lavoro o per altre cause contingenti di durata limitata.

In caso di cancellazione, la posizione anagrafica può essere ripristinata solo con una nuova richiesta di iscrizione.

Cancellazione per morte
Cancellazione per morte

In caso di morte (anche giudizialmente dichiarata), i familiari del defunto non devono fare alcuna comunicazione all'ufficio anagrafe, in quanto sarà compito dell'ufficiale dello Stato Civile comunicare il decesso all'ufficio anagrafe competente, anche se di un comune diverso dal luogo del decesso.

Per approfondimenti consultare la sezione Perdere un proprio caro.

Cancellazione per emigrazione in altro comune
Cancellazione per emigrazione in altro comune

L’emigrazione in altro comune comporta la cancellazione dall'anagrafe (Apr).
Per le persone senza fissa dimora la cancellazione avviene in seguito al trasferimento del domicilio in altro comune.

Il procedimento di cancellazione viene concluso entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della pratica dal nuovo comune di iscrizione. Approfondimenti

Cancellazione per emigrazione all'estero
Cancellazione per emigrazione all'estero

Il cittadino italiano che si trasferisce all’estero per un periodo superiore ad un anno può iscriversi all’Aire - Anagrafe degli italiani residenti all’estero. Approfondimenti
 

I cittadini dell'Unione Europea (comunitari) o appartenenti a Stato terzo (extracomunitari) che intendono trasferirsi all’estero o rientrare nel proprio paese di origine, devono dichiarare l’indirizzo di nuova residenza. Approfondimenti 

Il procedimento di cancellazione viene concluso entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione presentata dal cittadino.

Cancellazione per irreperibilità al censimento o accertata
Cancellazione per irreperibilità al censimento o accertata

La cancellazione dall’anagrafe (Apr) può avvenire a seguito delle operazioni del censimento generale della popolazione oppure quando, a seguito di ripetuti accertamenti, della persona non si trovi più traccia.

Si tratta di un procedimento d’ufficio, finalizzato alla regolare tenuta dell’Anagrafe, che può essere avviato anche su segnalazione, di altri enti pubblici o di privati cittadini.

La segnalazione può essere effettuata presentando il modulo di mancata dimora, accompagnato da copia di un documento di identità, con una delle seguenti modalità:

  • via telematica all'indirizzo email [email protected] o all'indirizzo pec [email protected];
  • via posta all'indirizzo
    Comune di Padova - Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri (ufficio Anagrafe) 
    via del Municipio, 1 - 35122 Padova.

Il presupposto della cancellazione per irreperibilità accertata è che l’interessato si sia allontanato dall’abitazione dove ha la residenza anagrafica e non vi siano, da tempo, più notizie da cui desumere una sua presenza sul territorio nazionale. Qualora si conosca l’indirizzo dove la persona si è trasferita, la residenza potrà invece essere variata con un provvedimento adottato anche d’ufficio.

Si precisa che temporanei, anche se frequenti, allontanamenti dall’abitazione dove insiste la residenza anagrafica non equivalgono ad irreperibilità, né fanno venir meno la dimora abituale nel territorio comunale, qualora la persona vi faccia poi costantemente ritorno (ad es. uno studente può allontanarsi dall’abitazione familiare per frequentare un ciclo di studi altrove, un cittadino straniero può recarsi periodicamente nel suo Paese d’origine per fare visita alla famiglia, ecc.)

In nessun caso la perdita del titolo di possesso/detenzione dell’alloggio (ad es. scadenza del contratto di locazione) può dar luogo all’avvio di un procedimento di cancellazione per irreperibilità, se l’interessato continui ad occuparlo.

Il procedimento di cancellazione per irreperibilità prevede solo un termine minimo di conclusione, ossia un anno (365 giorni) dalla comunicazione di avvio inviata all’interessato, ai sensi dell’art. 7 l. 7.8.1990 n. 241; non esiste un termine massimo. Fino all’adozione del provvedimento finale, la persona è da considerarsi residente a tutti gli effetti.

La cancellazione comporta, oltre all’impossibilità di rilascio di certificazioni e documenti di riconoscimento, la perdita dei diritti fondamentali legati alla residenza anagrafica (ad es. diritto di voto, all’assistenza sanitaria, alla percezione di aiuti e sussidi economici, ecc.)

Cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale
Cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale

Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno i cittadini stranieri iscritti all'anagrafe (Apr) hanno l'obbligo di presentare al comune la dichiarazione di dimora abituale. La dichiarazione deve essere presentata, insieme alla copia del nuovo permesso, con una delle seguente modalità:

  • per via telematica all'indirizzo email [email protected] o all'indirizzo pec [email protected];
  • via posta all'indirizzo
    Comune di Padova - Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri (ufficio Anagrafe) - via del Municipio, 1 - 35122 Padova

Decorsi 180 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno senza che il cittadino abbia rinnovato la dichiarazione di dimora abituale, l’ufficio anagrafe lo invita ad esibire il permesso di soggiorno rinnovato, rendendo contemporaneamente la dichiarazione di dimora abituale.
In caso di mancata presentazione della documentazione si procede alla cancellazione dall’anagrafe (Apr). Il procedimento di cancellazione si conclude trascorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del cittadino dell'invito a rendere la dichiarazione di dimora abituale.

Normativa di riferimento
Normativa di riferimento
  • Legge 4 aprile 2012, n. 5 di conversione del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"
  • Legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"
  • Dpr 30 maggio 1989, n. 223 "Regolamento anagrafico della popolazione residente"
  • Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"

 

 

Riferimenti

Servizio Emigrazioni - Ufficio Anagrafe
Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri
Comune di Padova

Luogo piazza dei Signori, 23 - 35139 Padova
Telefono 049 8205771 - 8205781 lunedì - venerdì dalle 8:15 alle 13:00
Email [email protected]
PEC [email protected]
Responsabile del procedimento dott.ssa Chiara Mezzocolli
Sostituto del responsabile del procedimento Capo Settore Dott.ssa Eva Contino
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